IL CAPO DIPARTIMENTO 
 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
    Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n.  78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica dell'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il  Dirigente
generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  ha  approvato
la direttiva tecnica concernente le modalita' per l'accertamento e la
verifica dei  parametri  fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008,  n.
163, concernente il «Regolamento recante la disciplina  del  concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  Vigili
del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
n. 217», cosi' come modificato dal decreto del Ministro  dell'interno
1° agosto 2016, n. 180; 
    Visto l'art. 1, comma 2  lettera  a)  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 8 ottobre 2012,  n.  197,  concernente  il  «Regolamento
recante  norme  per  l'individuazione  dei   limiti   di   eta'   per
l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli  del  personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62,
88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato»   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito  nella  legge  4  aprile  2012,  n.   35,   in   tema   di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli del Ministero dell'interno; 
    Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il  ripianamento  di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  misure
di  razionalizzazione  per  l'impiego  del  personale   nei   servizi
d'istituto» convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 609; 
    Visto l'art. 13 del decreto legislativo 5  aprile  2002,  n.  77,
recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64»; 
    Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella   pubblica   amministrazione»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
dicembre 2015, con il quale il Ministero dell'interno -  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  -
e' stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per
il reclutamento di 250 unita' nella qualifica di vigile del fuoco del
ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco. 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217: 
    il 45% dei posti e' riservato ai volontari  in  ferma  prefissata
delle forze armate; 
    il 25% dei posti e' riservato al personale volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando,
sia iscritto negli appositi elenchi  da  almeno  tre  anni  ed  abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio; 
    il 20% dei posti e' riservato a coloro  che  abbiano  svolto  per
almeno dodici mesi il servizio civile nelle  attivita'  istituzionali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
    I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo  l'ordine
della graduatoria, agli altri candidati idonei. 
    Coloro che intendano avvalersi  di  una  delle  suddette  riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.