Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016, n. 180. La commissione e' presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di Dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia. Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste per il colloquio dall'art. 7 del presente bando e di un esperto di informatica. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. In relazione al numero di candidati, la commissione, fermo restando un unico presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Per le ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, di uno o piu' componenti e del Segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento con le stesse modalita' di cui al comma 1.