Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto  del  Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa  civile,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 settembre 2008, n. 163,  cosi'  come  modificato  dal
decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016, n. 180. 
    La commissione e' presieduta da un  dirigente  di  qualifica  non
inferiore a quella di Dirigente superiore  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco ed e' composta da un numero  di  componenti  esperti
nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore  a  tre,  in
servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e   della   difesa   civile    ed    appartenenti    alla    carriera
direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia. 
    Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio  e'
espresso dalla commissione con l'integrazione,  ove  occorra,  di  un
esperto delle lingue straniere previste per il colloquio dall'art.  7
del presente bando e di un esperto di informatica. 
    Le funzioni di segretario della commissione  sono  svolte  da  un
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da  un  appartenente  ai
ruoli  dell'amministrazione   civile   dell'interno   con   qualifica
equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile. 
    In relazione  al  numero  di  candidati,  la  commissione,  fermo
restando   un   unico   presidente,   puo'   essere   suddivisa    in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari
a quello della commissione originaria. 
    Per le ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, di uno  o
piu' componenti  e  del  Segretario  della  commissione,  i  relativi
supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione  o
con successivo provvedimento con le stesse modalita' di cui al  comma
1.