Art. 7 
 
               Prove d'esame e valutazione dei titoli 
 
    Le   prove   di   esame   sono   costituite    da    una    prova
motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla
valutazione dei titoli. 
    I candidati saranno convocati alle prove d'esame  tramite  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». 
    In ogni caso, tutte  le  comunicazioni  di  carattere  collettivo
saranno pubblicate anche nel sito del  Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco,   del   soccorso    pubblico    e    della    difesa    civile
http://www.vigilfuoco.it 
    Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati. 
    La mancata presentazione, senza giustificato motivo,  alla  prova
motorio-attitudinale  o  al  colloquio  e'  considerata  rinuncia  al
concorso. 
    Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli  e'  fissato
un punteggio massimo complessivo pari  a  100  punti,  corrispondente
alla  somma  dei  seguenti  punteggi  massimi  attribuiti  a  ciascun
elemento di valutazione: 
    a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in  quattro  moduli:  50
punti; 
    b) colloquio: 35 punti; 
    c) titoli: 15 punti. 
    Per ciascuno dei quattro moduli della prova  motorio-attitudinale
e per il colloquio la commissione esaminatrice  attribuisce  un  voto
compreso tra 1 e 10. All'esito di ciascuna delle  suddette  prove  al
candidato e' attribuito un punteggio corrispondente al  prodotto  tra
il decimo del voto conseguito nella  singola  prova  o  modulo  e  il
punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo  secondo  la
seguente formula: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    La prova motorio-attitudinale e' diretta ad accertare il possesso
dell'efficienza  fisica  e  la  predisposizione  all'esercizio  delle
funzioni del ruolo  dei  vigili  del  fuoco,  anche  con  riferimento
all'utilizzo di attrezzature e mezzi  operativi,  e  si  articola  in
quattro moduli finalizzati ad  accertare  la  capacita'  pratica,  di
forza, di equilibrio,  di  coordinazione,  di  reazione  motoria,  di
acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita'  di  vigile
del fuoco. La tipologia e la modalita' di svolgimento dei moduli sono
indicate nell'Allegato B, parte integrante del presente bando. 
    I candidati devono presentarsi  alla  prova  motorio-attitudinale
muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
di attivita' sportive agonistiche, rilasciato  da  uno  dei  seguenti
enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana,
centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
certificati devono essere rilasciati in data  non  antecedente  i  45
giorni dall'effettuazione della prova. La mancata  presentazione  del
certificato determinera' la non ammissione del candidato  alla  prova
motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso. 
    I concorrenti che si  infortunano  durante  l'esecuzione  di  uno
degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo  alla  commissione
la quale adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di  ripetizione  della  prova  motorio-attitudinale   da   parte   di
concorrenti che abbiano portato a compimento la prova, anche  se  con
esito negativo. 
    I concorrenti che otterranno dalla  commissione  l'autorizzazione
al  differimento  della  prova  saranno  riconvocati  in  altra  data
compatibile con il completamento della procedura concorsuale. 
    Tutti    i    concorrenti    riconvocati,    se     ulteriormente
impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro  il
termine fissato per la definizione della graduatoria finale,  saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. 
    La prova motorio-attitudinale s'intende superata, con conseguente
ammissione al colloquio, se il candidato  ottiene  una  votazione  di
almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di
almeno 7/10. 
    Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni  singolo
modulo  la  commissione  esaminatrice   attribuisce   un   punteggio,
calcolato secondo la formula citata, per un massimo di 12,5. 
    Il colloquio verte sulle seguenti materie: 
    organizzazione e competenze del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco (elementi); 
    discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al  titolo
di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate  a
verificare  la   conoscenza   degli   elementi   di   base   relativi
all'attivita' del vigile del fuoco; 
    elementi di informatica di base  e  conoscenze  di  base  di  una
lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese,  tedesco
e spagnolo. 
    Il colloquio si intende superato  se  il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 7/10. 
    Al  superamento  del  colloquio   la   commissione   esaminatrice
attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula citata, per un
massimo di 35. 
    Le sedute della commissione esaminatrice durante  lo  svolgimento
delle prove d'esame sono pubbliche. 
    I candidati che hanno superato entrambe  le  prove  d'esame  sono
ammessi alla valutazione dei titoli. 
    I  titoli  valutabili  sono   indicati   nell'Allegato   C,   che
costituisce parte integrante del presente bando. 
    Sono, altresi', valutabili i titoli  professionali  e  di  studio
corrispondenti a quelli di  cui  al  citato  Allegato  C,  conseguiti
antecedentemente all'entrata in vigore  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226. 
    Per la corrispondenza dei diplomi di  istruzione  tecnica  e  per
quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si  applicano,
rispettivamente, la tabella di confluenza di cui  all'Allegato  D  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  88  e  la
tabella di confluenza di cui all'Allegato D al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 
    Per la corrispondenza dei percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale si tiene conto del decreto del Ministro della  pubblica
istruzione 14 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1997. 
    I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente bando per la  presentazione  delle
domande di partecipazione. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso.