Art. 7 Prove d'esame e valutazione dei titoli Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli. I candidati saranno convocati alle prove d'esame tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». In ogni caso, tutte le comunicazioni di carattere collettivo saranno pubblicate anche nel sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova motorio-attitudinale o al colloquio e' considerata rinuncia al concorso. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e' fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti; b) colloquio: 35 punti; c) titoli: 15 punti. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale e per il colloquio la commissione esaminatrice attribuisce un voto compreso tra 1 e 10. All'esito di ciascuna delle suddette prove al candidato e' attribuito un punteggio corrispondente al prodotto tra il decimo del voto conseguito nella singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo secondo la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico La prova motorio-attitudinale e' diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in quattro moduli finalizzati ad accertare la capacita' pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del fuoco. La tipologia e la modalita' di svolgimento dei moduli sono indicate nell'Allegato B, parte integrante del presente bando. I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinera' la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso. I concorrenti che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione la quale adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione della prova motorio-attitudinale da parte di concorrenti che abbiano portato a compimento la prova, anche se con esito negativo. I concorrenti che otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento della prova saranno riconvocati in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale. Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro il termine fissato per la definizione della graduatoria finale, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. La prova motorio-attitudinale s'intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10. Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni singolo modulo la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula citata, per un massimo di 12,5. Il colloquio verte sulle seguenti materie: organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi); discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all'attivita' del vigile del fuoco; elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 7/10. Al superamento del colloquio la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula citata, per un massimo di 35. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove d'esame sono pubbliche. I candidati che hanno superato entrambe le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli. I titoli valutabili sono indicati nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. Sono, altresi', valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui al citato Allegato C, conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'Allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'Allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale si tiene conto del decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1997. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.