Art. 9 Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente art. 8, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente decreto, sino alla copertura dei posti messi a concorso. L'Amministrazione si riserva la facolta' di disporre gli accertamenti di cui al precedente comma nei confronti di un ulteriore congruo numero di candidati al fine di garantire le assunzioni nei tempi previsti dalla normativa. Qualora durante il periodo di validita' della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2008, n. 163. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ma fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti concorrenti al previsto accertamento sanitario, per verificare la sussistenza dell'idoneita' fisica. Analogamente si procedera' per le candidate in stato di gravidanza. I concorrenti che risulteranno assenti senza giustificato motivo saranno considerati rinunciatari. Il giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione dalla procedura.