Art. 9 
 
Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale 
 
    Secondo l'ordine della graduatoria finale di  cui  al  precedente
art. 8,  i  candidati  sono  sottoposti,  ai  sensi  della  normativa
vigente,   agli   accertamenti   per   l'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  d)  del  presente
decreto, sino alla copertura dei posti messi a concorso. 
    L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di   disporre   gli
accertamenti di cui al precedente comma nei confronti di un ulteriore
congruo numero di candidati al fine di garantire  le  assunzioni  nei
tempi previsti dalla normativa. 
    Qualora durante il periodo  di  validita'  della  graduatoria  si
rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella  qualifica
di  vigile  del  fuoco,  l'assunzione   dei   candidati   idonei   e'
subordinata, comunque, all'accertamento dei  requisiti  di  idoneita'
psico-fisica  e  attitudinale,  secondo  le  modalita'  del  presente
articolo. 
    Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati  da
una commissione nominata con decreto del Capo  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  ai
sensi dell'art. 5  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  18
settembre 2008, n. 163. 
    I  candidati  sono  sottoposti,  ai  fini  dell'accertamento  dei
requisiti psico-fisici ed  attitudinali,  stabiliti  dalla  normativa
vigente, ad un esame clinico  generale,  a  prove  strumentali  e  di
laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato
con  eventuali  esami  o  test  neuropsicodiagnostici.  E'   facolta'
dell'Amministrazione  richiedere  che  i  candidati  esibiscano,   al
momento della visita  di  accertamento,  l'esito  di  visite  mediche
preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di  laboratorio
necessari. 
    Nei confronti dei concorrenti che, in sede  di  accertamento  dei
requisiti  di  idoneita'   psico-fisica   ed   attitudinale   saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata, tali da  lasciar  prevedere
il  possibile  recupero  dei  requisiti  in   tempi   contenuti,   la
commissione non esprimera' giudizio, ma fissera' il termine entro  il
quale  sottoporra'  detti  concorrenti   al   previsto   accertamento
sanitario, per verificare la sussistenza dell'idoneita' fisica. 
    Analogamente  si  procedera'  per  le  candidate  in   stato   di
gravidanza. 
    I concorrenti che risulteranno assenti senza giustificato  motivo
saranno considerati rinunciatari. 
    Il giudizio definitivo di  non  idoneita'  comporta  l'esclusione
dalla procedura.