Art. 13 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera  a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto  compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive
modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta, possono essere consultati: 
      a) codici e testi  di  legge,  se  autorizzati  dalla  suddetta
sottocommissione; 
      b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei  sinonimi
e contrari. 
    Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati. 
    Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o,  comunque,
di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.