Art. 14 Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2, dello stesso art. 7. 2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi. 5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro l'8 marzo 2017, con avviso disponibile sul sito internet «www.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova scritta. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e, se idonei, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'esito della prova scritta di cui al comma 5. Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.