Art. 15 Valutazione dei titoli 1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), procedera', sulla base di criteri preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli. 2. A ciascun candidato puo' essere attribuito un punteggio complessivo sino a un massimo di 15 punti, cosi' ripartito: a) attivita' professionale svolta nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato dopo la laurea e attinente alla specialita' per cui si concorre: fino ad un massimo di punti 2,50; b) attivita' professionale svolta presso strutture pubbliche o private dopo la laurea e attinente alla specialita' per cui si concorre: fino a un massimo di punti 2,50; c) servizio prestato presso il Corpo della Guardia di finanza, quale ufficiale in ferma prefissata, solo per i candidati al posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), fino a un massimo di punti 1,50; d) fino ad un massimo di punti 4,50 in relazione al voto del diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue: 1) 110 e lode: 4,50; 2) 110: 4,40; 3) 109: 4,30; 4) 108: 4,20; 5) 107: 4,10; 6) 106: 4,00; 7) 105: 3,90; 8) 104 : 3,80; 9) 103: 3,70; 10) 102: 3,60; 11) 101: 3,50; 12) 100: 3,40; 13) 99: 3,30; 14) 98: 3,20; 15) 97: 3,10; 16) 96: 3,00; 17) 95: 2,90; 18) 94: 2,80; 19) 93: 2,70; 20) 92: 2,60; 21) 91: 2,50; 22) 90: 2,40; 23) 89: 2,30; 24) 88: 2,20; 25) 87: 2,10; 26) 86: 2,00; 27) 85: 1,90; 28) 84: 1,80; 29) 83: 1,70; 30) 82: 1,60; 31) 81: 1,50; 32) 80: 1,40; 33) 79: 1,30; 34) 78: 1,20; 35) 77: 1,10; 36) 76: 1,00; 37) 75: 0,90; 38) 74: 0,80; 39) 73: 0,70; 40) 72: 0,60; 41) 71: 0,50; 42) 70: 0,40; 43) 69: 0,30; 44) 68: 0,20; 45) 67: 0,10. Per i voti di laurea pari a 66 e in caso di omessa indicazione del voto stesso, al candidato non e' attribuito alcun punteggio. Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio, compresi tra quelli di cui all'art. 2, comma 3, e' preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con il punteggio piu' favorevole; e) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 3,00. Nell'ambito dei suddetti titoli, e' attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti piu' d'interesse istituzionale per il Corpo; f) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste specializzate, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione. Quelle prodotte in collaborazione saranno valutate solo laddove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori ovvero negli altri casi stabiliti dalla competente sottocommissione: fino ad un massimo di punti 1,00. 3. I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6. 4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 5. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 5, che ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.