Art. 19 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati concorrenti per la specialita' «Motorizzazione - Settore aereo» 1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati concorrenti per la specialita' motorizzazione - Settore aereo e' accertata da parte delle sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettere c) e d). 2. A tal fine, i candidati sono avviati a visita medica preliminare presso l'Istituto di Medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare, viale Piero Gobetti n. 2, Roma, dove e' accertata l'idoneita' degli stessi ai servizi di navigazione aerea quale personale di equipaggio fisso di volo, ai sensi del decreto del Ministero della difesa 16 settembre 2003 e dell'art. 586, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), acquisito il giudizio medico-legale del predetto Istituto, nei confronti dei candidati risultati idonei, esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza, cosi' come richiamato dal successivo art. 20, comma 1, lettera a), disponendo, a tal fine, laddove ritenuto necessario, l'effettuazione delle ulteriori visite specialistiche e degli esami strumentali e di laboratorio di cui all'art. 20, comma 5. I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quale personale di equipaggio fisso di volo sono, a cura della competente sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del «ruolo tecnico-logistico-amministrativo» per la specializzazione «Motorizzazione - Settore aereo», ed esclusi dal concorso. 3. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 4. I candidati dichiarati non idonei ai servizi di navigazione aerea in sede di visita medica preliminare, possono richiedere di essere sottoposti ad ulteriori accertamenti tesi ad ottenere la riforma del giudizio di inidoneita'. La relativa istanza: a) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione del giudizio di non idoneita', al Centro di reclutamento per il successivo esame della sottocommissione per la visita medica preliminare di cui all'art. 7, comma 1, lettera c); b) deve essere integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 7). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di finanza improrogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it La suddetta istanza non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a), o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 16; c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera a), la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermita' che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': 1) confermare il giudizio di inidoneita' in precedenza espresso; 2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio a cura della Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica Militare. In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta Commissione sanitaria di appello, la sottocommissione di cui alla lettera a) esprime il giudizio di idoneita' o non idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del «ruolo tecnico-logistico-amministrativo» per la specializzazione «Motorizzazione - Settore aereo», anche a seguito degli ulteriori accertamenti di cui all'art. 20, comma 5. In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita medica preliminare sara' immediatamente notificato al candidato, anche tramite il Centro di reclutamento. 5. I candidati giudicati non idonei a seguito delle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti ai sensi dell'art. 20, comma 5, dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), possono chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione. Tale istanza deve essere: a) presentata al Centro di reclutamento al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c); b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a), o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 16. 6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. 7. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 5 e valutata la certificazione prodotta, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento, per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 8. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertato anche mediante test tossicologici; c) difetto di senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche. In tali casi, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami. 9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono convocati per le successive fasi concorsuali. 10. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare, alla visita medica di revisione, nei casi in cui siano stati riconvocati, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari presso la Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso. 11. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.