Art. 19 
 
 
 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati concorrenti 
         per la specialita' «Motorizzazione - Settore aereo» 
 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica  dei  candidati  concorrenti  per  la
specialita' motorizzazione - Settore  aereo  e'  accertata  da  parte
delle sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettere c) e d). 
    2.  A  tal  fine,  i  candidati  sono  avviati  a  visita  medica
preliminare    presso    l'Istituto    di    Medicina    aerospaziale
dell'Aeronautica Militare, viale Piero Gobetti n. 2,  Roma,  dove  e'
accertata l'idoneita' degli stessi ai servizi  di  navigazione  aerea
quale personale di equipaggio fisso di volo, ai sensi del decreto del
Ministero della difesa 16 settembre 2003 e dell'art. 586, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo   2010,   n.   90.   La
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), acquisito il
giudizio medico-legale  del  predetto  Istituto,  nei  confronti  dei
candidati risultati idonei,  esprime  il  giudizio  di  idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, sulla base  delle  previsioni  del
decreto  ministeriale  17  maggio  2000,   n.   155,   e   successive
modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con
decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza, cosi'  come
richiamato dal successivo art. 20, comma 1, lettera a), disponendo, a
tal  fine,  laddove  ritenuto   necessario,   l'effettuazione   delle
ulteriori visite  specialistiche  e  degli  esami  strumentali  e  di
laboratorio di cui all'art. 20, comma 5. 
    I concorrenti che, durante la visita, risultano non  in  possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea quale personale  di  equipaggio  fisso  di  volo
sono, a cura della competente sottocommissione, giudicati non  idonei
al servizio nella Guardia di  finanza,  quali  ufficiali  del  «ruolo
tecnico-logistico-amministrativo»     per     la     specializzazione
«Motorizzazione - Settore aereo», ed esclusi dal concorso. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    4. I candidati dichiarati non idonei ai  servizi  di  navigazione
aerea in sede di visita medica  preliminare,  possono  richiedere  di
essere sottoposti ad  ulteriori  accertamenti  tesi  ad  ottenere  la
riforma del giudizio di inidoneita'. 
    La relativa istanza: 
      a) deve essere presentata, contestualmente  alla  comunicazione
del giudizio di non idoneita',  al  Centro  di  reclutamento  per  il
successivo  esame  della  sottocommissione  per  la   visita   medica
preliminare di cui all'art. 7, comma 1, lettera c); 
      b) deve essere integrata da documentazione  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 7). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  reclutamento
della Guardia di finanza improrogabilmente  entro  il  decimo  giorno
solare successivo a quello della comunicazione di  non  idoneita'.  A
tal fine, la stessa  potra'  essere  anticipata  via  fax  ai  numeri
06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea  interpolizia)  ovvero
all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it 
    La suddetta istanza non e' accolta qualora non  venga  presentata
secondo la tempistica di cui alla lettera a), o la documentazione  di
cui alla lettera b) non pervenga ovvero  pervenga  oltre  il  termine
suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 16; 
      c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla  lettera  a),
la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni  o  infermita'
che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': 
        1)  confermare  il  giudizio  di  inidoneita'  in  precedenza
espresso; 
        2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo  ad
ulteriori  visite  specialistiche  e/o   esami   strumentali   e   di
laboratorio  a  cura   della   Commissione   sanitaria   di   appello
dell'Aeronautica Militare. 
    In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta
Commissione sanitaria di appello, la  sottocommissione  di  cui  alla
lettera a) esprime il  giudizio  di  idoneita'  o  non  idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza,  quali  ufficiali  del  «ruolo
tecnico-logistico-amministrativo»     per     la     specializzazione
«Motorizzazione - Settore aereo», anche  a  seguito  degli  ulteriori
accertamenti di cui all'art. 20, comma 5. 
    In ogni caso, il giudizio della sottocommissione  per  la  visita
medica preliminare  sara'  immediatamente  notificato  al  candidato,
anche tramite il Centro di reclutamento. 
    5. I candidati giudicati non idonei  a  seguito  delle  ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio  disposti
ai sensi  dell'art.  20,  comma  5,  dalla  sottocommissione  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera c), possono chiedere di essere ammessi a
visita medica di revisione. 
    Tale istanza deve essere: 
      a) presentata  al  Centro  di  reclutamento  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c); 
      b) integrata da documentazione in originale rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno  solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal  fine,  la  stessa
potra' essere  anticipata  via  fax  ai  numeri  06/564912365  (linea
esterna) o 830/2365  (linea  interpolizia)  ovvero  all'indirizzo  di
posta elettronica RM0300026@gdf.it 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a),  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 16. 
    6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    7.  La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 5 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  ad  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    8. La visita medica di revisione  non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertato  anche
mediante test tossicologici; 
      c)   difetto   di   senso   cromatico   normale   alle   tavole
pseudoisocromatiche. 
    In tali casi, la sottocommissione di cui  all'art.  7,  comma  1,
lettera c) dichiara immediatamente la  non  idoneita'  dell'aspirante
che, pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami. 
    9. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
sono convocati per le successive fasi concorsuali. 
    10. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,
alla visita  medica  di  revisione,  nei  casi  in  cui  siano  stati
riconvocati, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari  presso  la
Commissione sanitaria di appello  dell'Aeronautica  Militare,  ovvero
giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso. 
    11.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    12. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.