Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, ovvero cancellati dal ruolo, che: a) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione; b) alla data del 1° gennaio 2016, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaquattresimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1982; c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; d) non siano imputati, non siano stati condannati, ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; e) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; f) abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza. Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso. 2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che: 1) alla data del 1° gennaio 2016, abbiano compiuto il trentatreesimo anno di eta' e non superato il giorno del compimento del quarantaduesimo anno di eta' e, quindi, siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1974 ed il 1° gennaio 1983, estremi inclusi; 2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; 3) non siano imputati, non siano stati condannati, ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente; 5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato. Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso; b) i cittadini italiani che: 1) alla data del 1° gennaio 2016, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaduesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1984; 2) siano in possesso dei diritti civili e politici; 3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; 4) non siano imputati, non siano stati condannati, ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza. Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, tutti i candidati devono possedere un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree cosiddette «triennali» o «di I livello»), richiesto per la specialita' e, ove previsto, per il settore, per cui concorrono, tra quelli indicati in allegato 1. Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreche' riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso. Allo scopo, alla domanda di partecipazione deve essere allegata la relativa attestazione di equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. I concorrenti devono, altresi', essere: a) per la specialita' «sanita'» o «psicologia», rispettivamente, iscritti all'albo dei medici-chirurghi o degli psicologi; b) per la specialita' «infrastrutture», in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto. 5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi. 6. Il giudizio di meritevolezza di cui al comma 1, lettera a), e' espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. Le autorita' competenti ad esprimersi sono: a) per i candidati in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, il Comandante regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; b) per i candidati in congedo dal Corpo della Guardia di finanza, il Comandante regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.