Art. 20 Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la specializzazione «Motorizzazione - Settore aereo» 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c): a) ha il compito di verificare che i candidati siano idonei al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza pubblicate sul sito internet «www.gdf.gov.it» e, comunque, in possesso dei requisiti fisici previsti per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quale personale di equipaggio fisso di volo, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; b) prima dello svolgimento dei lavori di competenza, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 2. I concorrenti, saranno convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quale equipaggio fisso di volo, presso l'Istituto di Medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma. In quella sede, gli stessi: a) dovranno esibire: 1) il certificato medico, con data non anteriore a sessanta giorni (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: lo stato di buona salute; la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche; la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. La dichiarata presenza delle richiamate manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie, comporta l'esclusione dal concorso; 2) per il solo personale femminile, ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo referto, in originale o copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi. Tale esame strumentale dovra' essere eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale; b) saranno sottoposti agli esami specialistici e di laboratorio di cui al protocollo diagnostico in allegato 8 in uso al predetto Istituto di Medicina aerospaziale e praticato ad ogni concorrente, per il quale dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato. 3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione aerea quale personale di equipaggio fisso di volo, gli esami radiografici esibiti e quelli eventualmente eseguiti, ed i relativi referti sono trattenuti presso l'Istituto di Medicina aerospaziale e, se necessario, messi a disposizione della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), per l'espletamento delle attribuzioni di propria competenza. 4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 19 aprile 2017, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 5. I candidati sono, eventualmente, sottoposti da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del relativo quadro clinico. In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.