Art. 20 
 
 
        Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono 
      per la specializzazione «Motorizzazione - Settore aereo» 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c): 
      a) ha il compito di verificare che i candidati siano idonei  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto  ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni,  e
delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale
della   Guardia   di   finanza   pubblicate   sul    sito    internet
«www.gdf.gov.it»  e,  comunque,  in  possesso  dei  requisiti  fisici
previsti per  l'idoneita'  ai  servizi  di  navigazione  aerea  quale
personale  di  equipaggio  fisso  di  volo,  ai  sensi  del   decreto
ministeriale 16 settembre  2003  e  dell'art.  586  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      b) prima dello svolgimento dei lavori di competenza, fissa,  in
apposito atto,  i  criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  dei
candidati. 
    2.  I   concorrenti,   saranno   convocati   per   l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quale equipaggio fisso
di volo, presso l'Istituto di Medicina aerospaziale  dell'Aeronautica
Militare di Roma. 
    In quella sede, gli stessi: 
      a) dovranno esibire: 
        1) il certificato medico, con data non anteriore  a  sessanta
giorni (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal medico  di  fiducia
di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: 
          lo stato di buona salute; 
          la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
          la     presenza/assenza     di     gravi     manifestazioni
immuno-allergiche; 
          la presenza/assenza di gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti. 
    La   dichiarata   presenza   delle   richiamate   manifestazioni,
intolleranze o idiosincrasie, comporta l'esclusione dal concorso; 
        2)  per  il  solo  personale  femminile,  ecografia  pelvica,
comprensiva di immagini e relativo  referto,  in  originale  o  copia
conforme,  avente  data  non  anteriore  a  tre  mesi.   Tale   esame
strumentale  dovra'  essere  eseguito  presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
      b) saranno sottoposti agli esami specialistici e di laboratorio
di cui al protocollo diagnostico in allegato 8  in  uso  al  predetto
Istituto di Medicina aerospaziale e praticato  ad  ogni  concorrente,
per  il  quale  dovranno  sottoscrivere  apposita  dichiarazione   di
consenso informato. 
    3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea  quale  personale  di  equipaggio  fisso  di  volo,  gli  esami
radiografici esibiti e quelli eventualmente eseguiti, ed  i  relativi
referti sono trattenuti presso l'Istituto di Medicina aerospaziale e,
se necessario, messi a disposizione  della  sottocommissione  di  cui
all'art.  7,  comma  1,  lettera   c),   per   l'espletamento   delle
attribuzioni di propria competenza. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano  positive  al  test  di  gravidanza,   sulla   base   degli
accertamenti  svolti   in   quella   stessa   sede,   la   competente
sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve
esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e  successive
modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio  militare.  Tali  candidate  saranno  escluse  dal  concorso
qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di  seconda
convocazione e comunque non oltre il 19 aprile 2017, non consenta  di
rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del  predetto
decreto ministeriale. 
    5. I candidati sono, eventualmente,  sottoposti  da  parte  della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), ad ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del relativo quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere  apposita
dichiarazione di consenso. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.