Art. 21 
 
 
         Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2  dello
stesso art. 7, ha  una  durata  massima  di  45  minuti  per  ciascun
concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato
9. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 
    3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto  di
merito da zero a trenta trentesimi. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la  votazione
minima di diciotto trentesimi. 
    6. Coloro  che  riportano  una  votazione  inferiore  a  diciotto
trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella prova  orale,  e'
sottoposto alla prova facoltativa di una  lingua  straniera,  con  le
modalita' indicate in allegato 10. 
    9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8  e'  espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 3, dello stesso art. 7. 
    10. La sottocommissione assegna, per  la  prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato  secondo  le
modalita' di cui al comma  4.  Il  candidato  che  riporta  un  punto
compreso tra diciotto e trenta  trentesimi  consegue,  nel  punteggio
della graduatoria unica di  merito,  le  maggiorazioni  riportate  in
allegato 10. 
    11. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un  membro
della sottocommissione, e' affisso,  nel  medesimo  giorno,  all'albo
della  sede  di  esame.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato ad ogni candidato. 
    12. Prima dell'effettuazione della  prova  orale  e  della  prova
facoltativa  di  lingua,  la  competente  sottocommissione  fissa  in
apposito atto i  criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  delle
stesse.