Art. 23 
 
 
                     Graduatoria unica di merito 
 
 
    1.  La   graduatoria   unica   di   merito   e'   redatta   dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella  anzidetta  graduatoria  i  candidati  che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere c), g) e h). 
    3. La graduatoria e' formata sommando  il  punteggio  complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella  prova
scritta e orale,  incrementato,  eventualmente,  della  maggiorazione
conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di  cui  all'art.
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno  1998,  n.
191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6. 
    5. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 24. 
    Tale graduatoria e' resa nota con  avviso  disponibile  sul  sito
internet «www.gdf.gov.it», sulla rete intranet  del  Corpo  e  presso
l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.