Art. 24 Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione 1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi al corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 23, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e). 2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti. 3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 5. Qualora i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, le unita' disponibili sono: a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa specialita', ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b); b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le altre specialita' e gli altri settori di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera b), laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalita' indicate alla precedente lettera a). 6. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), le unita' disponibili sono: a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa specialita', laddove prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a); b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le altre specialita' e gli altri settori, di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera b). 7. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Gli stessi, qualora provenienti da altre Forze armate o Forze di polizia, devono congedarsi dalle rispettive amministrazioni. 8. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso stesso, il Comando generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti. 9. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso. 10. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione: a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato e', in tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado; b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.