Art. 24 
 
 
                   Visita medica di incorporamento 
                 e ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente,  ammessi
al corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati
che, secondo l'ordine della graduatoria di  cui  all'art.  23,  siano
compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art.  1,
comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito  il  giudizio
di idoneita' alla visita medica di  incorporamento  alla  quale  sono
sottoposti, prima della firma dell'atto  di  arruolamento,  da  parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e). 
    2.   Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,    la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti. 
    3. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    5. Qualora i posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),  non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, le  unita'
disponibili sono: 
      a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa
specialita', ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b); 
      b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le
altre specialita' e gli altri settori di  cui  al  medesimo  art.  1,
comma 1, lettera b), laddove non risulti possibile ricoprirle secondo
le modalita' indicate alla precedente lettera a). 
    6. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), le unita' disponibili sono: 
      a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa
specialita', laddove prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
a); 
      b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le
altre specialita' e gli altri settori, di cui  al  medesimo  art.  1,
comma 1, lettera b). 
    7.  I  vincitori  del  concorso,  nominati  tenenti  in  servizio
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della
Guardia  di  finanza,  sono  iscritti  in  ruolo  nell'ordine   della
graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza  di
un corso di formazione di  durata  non  inferiore  a  sei  mesi.  Gli
stessi, qualora provenienti da altre Forze armate o Forze di polizia,
devono congedarsi dalle rispettive amministrazioni. 
    8. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della  durata
del corso di formazione, decorrente dalla data di  inizio  del  corso
stesso, il Comando generale della Guardia di finanza puo'  dichiarare
vincitori del  concorso  altri  candidati  idonei  nell'ordine  della
graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra  i
candidati  precedentemente  dichiarati   vincitori   in   base   alle
disposizioni vigenti. 
    9. Gli ufficiali allievi,  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione,  devono  sottoscrivere,  immediatamente  dopo  la  visita
medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sette anni a  decorrere  dalla  data  di  inizio  dello
stesso. 
    10. I frequentatori che non superano o non portano  a  compimento
il corso di formazione: 
      a)  se  provenienti  da  personale   appartenente   al   Corpo,
riassumono la precedente posizione di  stato.  Il  periodo  di  corso
effettuato  e',  in  tale  caso,  computato  per   intero   ai   fini
dell'anzianita' di servizio e di grado; 
      b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.