Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito «www.gdf.gov.it» - area «Concorsi Online», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 2. Il concorrente, nella procedura di compilazione della domanda di partecipazione, puo' scegliere una delle seguenti modalita': a) «S.P.I.D.», sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale; b) portale «Concorsi On Line». 3. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza tramite la modalita' di cui: a) al comma 2, lettera a), dovranno, al termine della procedura di compilazione, consegnare copia della suddetta domanda al Reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per il personale in forza al Comando generale, la domanda dovra' essere consegnata direttamente dall'interessato al Quartier generale, per gli adempimenti di competenza); b) al comma 2, lettera b), dovranno, al termine della procedura di compilazione, stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine di cui al comma 1, al Reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per il personale in forza al Comando generale, la domanda dovra' essere consegnata direttamente dall'interessato al Quartier generale, per l'assunzione a protocollo). 4. I candidati che presentano la domanda di partecipazione tramite il sistema S.P.I.D., ove richiesto, dovranno fornire, in sede di prima prova concorsuale, il «numero protocollazione», generato automaticamente dal sistema e riportato sulla domanda di partecipazione. 5. Gli altri aspiranti che avranno optato per la modalita' di presentazione della domanda di cui al comma 2, lettera b), dovranno stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure inviarla al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. 6. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b), ma non presentate o inviate secondo le modalita' di cui ai commi 3, lettera b), e 5. 7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall'Amministrazione, saranno considerate valide le istanze presentate secondo il modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti i reparti del Corpo e consegnate o spedite con le medesime modalita' di cui al comma 5, entro il primo giorno feriale successivo a quello di mancata operativita' del sistema. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page del sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it 8. Solo nel caso di indisponibilita' di un collegamento internet la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti i reparti del Corpo e consegnata o spedita con le medesime modalita' di cui al comma 5. 9. Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo le modalita' di cui ai commi 5 e 8, si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 10. Le domande di partecipazione al concorso inviate con le modalita' di cui ai commi 5, 7 e 8, che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. 11. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa. 12. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui al comma 2, possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle ovvero apportare modificazioni o integrazioni. 13. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le modalita' di cui al comma 8, e quelle, eventualmente, presentate a seguito di avaria temporanea del sistema informatico di cui al comma 7, sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4. 14. Alle incombenze di cui al comma 13 provvedono: a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2, per i militari del Corpo in servizio; b) il Centro di reclutamento, per tutti gli altri candidati. 15. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: a) siano consegnate o spedite oltre il termine di cui al comma 1 e, per quelle di cui al comma 7, oltre il primo giorno feriale successivo a quello di mancata operativita' del sistema; b) pervengano oltre i termini di cui alla precedente lettera a) e non sia possibile risalire alla data di spedizione; c) pur se spediti entro i termini di cui ai richiamati commi 1 e 7, non pervengano entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando; d) non siano sottoscritte, se presentate secondo le modalita' di cui ai commi 3, lettera b), 5, 7 e 8; e) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 13. 16. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 15 sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 17. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 18. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.