Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
«www.gdf.gov.it» - area «Concorsi Online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 
    2. Il concorrente, nella procedura di compilazione della  domanda
di partecipazione, puo' scegliere una delle seguenti modalita': 
      a) «S.P.I.D.», sistema pubblico per la gestione  dell'identita'
digitale; 
      b) portale «Concorsi On Line». 
    3. I militari del Corpo  in  servizio  che  presentano  l'istanza
tramite la modalita' di cui: 
      a) al comma 2, lettera a), dovranno, al termine della procedura
di compilazione, consegnare copia della suddetta domanda  al  Reparto
dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per il  personale  in
forza al  Comando  generale,  la  domanda  dovra'  essere  consegnata
direttamente  dall'interessato  al   Quartier   generale,   per   gli
adempimenti di competenza); 
      b) al comma 2, lettera b), dovranno, al termine della procedura
di  compilazione,  stampare  l'istanza,   firmarla   per   esteso   e
presentarla in forma cartacea, entro il termine di cui al comma 1, al
Reparto dal  quale  direttamente  dipendono  per  l'impiego  (per  il
personale in forza al Comando  generale,  la  domanda  dovra'  essere
consegnata direttamente dall'interessato al  Quartier  generale,  per
l'assunzione a protocollo). 
    4. I  candidati  che  presentano  la  domanda  di  partecipazione
tramite il sistema S.P.I.D., ove richiesto, dovranno fornire, in sede
di prima prova concorsuale,  il  «numero  protocollazione»,  generato
automaticamente  dal   sistema   e   riportato   sulla   domanda   di
partecipazione. 
    5. Gli altri aspiranti che avranno optato  per  la  modalita'  di
presentazione della domanda di cui al comma 2, lettera  b),  dovranno
stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano,  oppure
inviarla al Centro di reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  via
delle Fiamme Gialle n. 18  -  00122  Roma/Lido  di  Ostia,  entro  il
termine di cui al comma 1. 
    6. Non sono considerate  valide  le  domande  di  partecipazione,
compilate con la procedura di cui al comma  2,  lettera  b),  ma  non
presentate o inviate secondo le modalita' di cui ai commi 3,  lettera
b), e 5. 
    7.  In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno  utile  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione e accertata  dall'Amministrazione,  saranno
considerate valide le istanze presentate secondo il modello riportato
in allegato 2,  disponibile  presso  tutti  i  reparti  del  Corpo  e
consegnate o spedite con le medesime modalita' di  cui  al  comma  5,
entro  il  primo  giorno  feriale  successivo  a  quello  di  mancata
operativita' del sistema. A tal  fine,  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page  del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it 
    8. Solo nel caso di indisponibilita' di un collegamento  internet
la domanda di partecipazione puo' essere redatta in  carta  semplice,
secondo il modello riportato in allegato 2, disponibile presso  tutti
i reparti del Corpo e consegnata o spedita con le medesime  modalita'
di cui al comma 5. 
    9. Le domande di partecipazione al concorso, redatte  secondo  le
modalita' di cui ai commi 5 e 8, si  considerano  prodotte  in  tempo
utile se spedite entro il termine di cui al comma 1. A tal  fine,  fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    10. Le domande di  partecipazione  al  concorso  inviate  con  le
modalita' di cui ai commi 5, 7 e 8, che, pur  inoltrate  nei  termini
indicati, non pervengono entro quarantacinque giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. 
    11. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    12. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita'  di
cui al comma 2, possono  essere  annullate,  modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile  annullarle  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    13. Le domande di partecipazione al concorso redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 8, e quelle,  eventualmente,  presentate  a
seguito di avaria temporanea del sistema informatico di cui al  comma
7, sono restituite agli interessati per  essere  regolarizzate  entro
cinque giorni dal momento della restituzione, se,  pur  prodotte  nei
termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4. 
    14. Alle incombenze di cui al comma 13 provvedono: 
      a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2,  per  i  militari  del
Corpo in servizio; 
      b) il Centro di reclutamento, per tutti gli altri candidati. 
    15. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con
provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, nel caso  in
cui: 
      a) siano consegnate o spedite oltre il termine di cui al  comma
1 e, per quelle di cui al comma 7,  oltre  il  primo  giorno  feriale
successivo a quello di mancata operativita' del sistema; 
      b) pervengano oltre i termini di cui alla precedente lettera a)
e non sia possibile risalire alla data di spedizione; 
      c) pur se spediti entro i termini di cui ai richiamati commi  1
e 7, non pervengano entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente bando; 
      d) non siano sottoscritte, se presentate secondo  le  modalita'
di cui ai commi 3, lettera b), 5, 7 e 8; 
      e) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 13. 
    16. I provvedimenti di archiviazione di  cui  al  comma  15  sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  Codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    17. Tutti i candidati, le cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    18. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'ammissione
al corso di formazione.