Art. 5 Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in servizio 1. Il Reparto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo. 2. Le domande ricevute e le copie delle domande di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), sono inviate, per gli adempimenti di cui all'art. 6, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse al: a) Comando regionale, relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando interregionale alla sede; b) Quartier generale, relativamente al personale in forza al Centro informatico amministrativo nazionale e al Centro logistico; c) Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli istituti di istruzione e ai reparti da quest'ultimo dipendenti; d) Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei reparti speciali e ai reparti da quest'ultimo dipendenti; e) Centro navale o Centro di aviazione, secondo il comparto di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando aeronavale centrale e ai reparti da quest'ultimo dipendenti. Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti dai comandi equiparati ai Comandi regionali sono inviate ai reparti di cui ai punti c), d) ed e), per il tramite dei predetti Comandi equiparati. 3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresi', comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento: a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso; b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.