Art. 6 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di reclutamento provvede a richiedere ai competenti reparti del Corpo la documentazione relativa ai candidati ammessi alla prova scritta, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, consistente nell'originale o copia autentica del foglio matricolare e della cartella personale della documentazione caratteristica. Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento unico matricolare (D.U.M.)», i dati saranno rilevati direttamente da tale documento. 2. Inoltre, il Centro di reclutamento, per gli altri candidati ammessi alla prova scritta, provvede, tramite i Comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 3. I candidati ammessi alla prova scritta devono presentare o far pervenire, al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, entro il 6 febbraio 2017, pena la mancata valutazione dei titoli, il prospetto riepilogativo in allegato 3, unitamente a: a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali di cui all'art. 23, comma 4; b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'art. 15, comma 2, lettera f); c) la documentazione probatoria attestante il possesso degli altri titoli di merito di cui all'art. 15, indicati nella domanda di partecipazione, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge. Tale documentazione: 1) per l'attivita' professionale, deve indicare la durata e la tipologia di impiego svolto; 2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici, deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'ente presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto degli stessi. 4. La documentazione presentata o inviata oltre il termine di cui al comma 3 non sara' presa in considerazione. 5. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 6, e' trasmesso al Centro di reclutamento, secondo le modalita' e la tempistica comunicate dallo stesso Centro.