Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro di reclutamento provvede a richiedere  ai  competenti  reparti
del Corpo la documentazione relativa ai candidati ammessi alla  prova
scritta,  aggiornata  alla  data   di   scadenza   del   termine   di
presentazione  della   domanda   di   partecipazione   al   concorso,
consistente nell'originale o copia autentica del foglio matricolare e
della cartella personale della documentazione caratteristica. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  «Documento  unico
matricolare (D.U.M.)», i dati saranno rilevati direttamente  da  tale
documento. 
    2. Inoltre, il Centro di reclutamento, per  gli  altri  candidati
ammessi alla prova scritta, provvede, tramite  i  Comandi  del  Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    3. I candidati ammessi alla prova scritta devono presentare o far
pervenire, al Centro di reclutamento della Guardia di finanza,  entro
il 6 febbraio 2017,  pena  la  mancata  valutazione  dei  titoli,  il
prospetto riepilogativo in allegato 3, unitamente a: 
      a) i certificati,  rilasciati  dalle  competenti  autorita'  su
carta  semplice,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,  nei   casi
previsti dalla legge,  comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  che
conferiscono i titoli preferenziali di cui all'art. 23, comma 4; 
      b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di  cui  all'art.  15,
comma 2, lettera f); 
      c) la documentazione probatoria attestante  il  possesso  degli
altri titoli di merito di cui all'art. 15, indicati nella domanda  di
partecipazione,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,   nei   casi
previsti dalla legge. 
    Tale documentazione: 
      1) per l'attivita' professionale, deve indicare la durata e  la
tipologia di impiego svolto; 
      2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati  di
ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici, deve  contenere
ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'ente  presso
il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e
le materie oggetto degli stessi. 
    4. La documentazione presentata o inviata oltre il termine di cui
al comma 3 non sara' presa in considerazione. 
    5. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2,  comma  6,  e'
trasmesso al Centro  di  reclutamento,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica comunicate dallo stesso Centro.