Art. 7 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione  della  graduatoria  unica  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri; 
      c)  sottocommissione  per   la   visita   medica   preliminare,
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o, a  parita'  di  grado,  comunque,  con
anzianita' superiore), membri; 
      e) sottocommissione per  la  visita  medica  di  incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. Per l'effettuazione della prova scritta, della valutazione dei
titoli e della prova orale, la sottocommissione di cui  al  comma  1,
lettera a), e' integrata, per ogni specialita' e settore a  concorso,
da: 
      a) un ufficiale della  Guardia  di  finanza  appartenente  alla
medesima specialita' e, ove previsto, impiegato nel medesimo  settore
del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; 
      b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta
e orale. 
    3.  Per  l'effettuazione  della  prova  facoltativa   di   lingua
straniera, la sottocommissione di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
integrata  da  ufficiali  della  Guardia   di   finanza   qualificati
conoscitori della lingua stessa. 
    4. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano ad  eccezione
degli ufficiali medici, che  nelle  sottocommissioni  per  le  visite
mediche possono rivestire anche il grado di tenente. 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera b),  puo'  avvalersi,  altresi',  ai  fini  dell'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    7.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza  all'uopo  individuato
dal Centro di reclutamento.