Art. 12 Nomina a magistrato ordinario I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis dell'art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nei tempi, anche diversi, consentiti dall'art. 9, commi 5 e 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonche' dagli articoli 16 e 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da parte dell'organo di controllo.