Art. 5 Prove concorsuali L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su: a. diritto civile; b. diritto penale; c. diritto amministrativo. Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia. La prova orale verte su: a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b. procedura civile; c. diritto penale; d. procedura penale; e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f. diritto commerciale e fallimentare; g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; h. diritto comunitario; i. diritto internazionale pubblico e privato; l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco. Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall'art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.