Art. 2 
 
 
        Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza 
 
 
    In materia di riserva dei posti si applicano le  disposizioni  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma  2,  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il  diritto  al  lavoro
dei disabili, nei limiti della complessiva quota  d'obbligo  prevista
dall'art. 3, comma 1, della medesima  legge  e  agli  articoli  1014,
comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
concernente il codice dell'ordinamento militare. 
    Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza  a
parita' di merito e a parita' di titoli di cui al successivo art.  9,
per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    Le riserve di legge sono valutate esclusivamente  all'atto  della
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al  successivo
art. 11.