Art. 2 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per
la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando  quanto
specificato al presente  comma,  i  concorrenti  devono  possedere  i
seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) avere  compiuto  il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di  eta'  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande.  Gli
appartenenti  ai  ruoli  Ispettori  e  Sovrintendenti  dell'Arma  dei
carabinieri, partecipanti al concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera d), non dovranno superare il  ventottesimo  anno  di
eta' alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande. Il limite massimo di eta' e'  elevato  di  un  periodo  pari
all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di  scadenza
del termine di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che  prestano
o hanno prestato servizio militare nelle  Forze  armate.  L'eventuale
periodo trascorso in qualita' di allievo delle Scuole militari non e'
considerato valido ai fini dell'elevazione del limite di eta'. 
    Tale elevazione del limite di eta' non si applica: 
        ai concorrenti per i posti per  il  ruolo  naviganti  normale
dell'Arma aeronautica di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
c); 
        al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti
dell'Arma  dei  carabinieri,  partecipante  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera d); 
      c) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2016 - 2017 un diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato  dal
corso  annuale,  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi  universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche  e  integrazioni.  L'eventuale  ammissione  ai  corsi   dei
concorrenti che hanno  conseguito  all'estero  il  titolo  di  studio
prescritto e' subordinata  al  riconoscimento  dell'equipollenza  del
titolo conseguito a quelli sopraindicati; 
      d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale  in  servizio
permanente.  Tale  requisito  sara'  verificato   nell'ambito   degli
accertamenti psicofisici e attitudinali; 
      e) godere dei diritti civili e politici; 
      f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
dello Stato per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      g) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile  e  non  aver  posto  in
essere, nei confronti delle Istituzioni  democratiche,  comportamenti
che  non  danno  sicuro  affidamento  di  scrupolosa  fedelta'   alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la  potesta',  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito sara' verificato  nell'ambito
degli accertamenti psicofisici. 
    2. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non
essere stati dimessi d'autorita'  ovvero  espulsi  per  insufficiente
attitudine al pilotaggio da precedenti analoghi corsi. 
    3. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i  concorrenti  dovranno  non  essere   stati   dichiarati   inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato,  negli  ultimi  cinque  anni  di
servizio,  se  personale  militare  in  servizio  permanente,  e  non
dovranno trovarsi  in  situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale. 
    4. Per tutti i concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata  al  possesso  dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale  prescritta  dalla  normativa  in  vigore,
nonche'  dell'idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'  di  volo   in
qualita' di piloti militari, se concorrenti per  il  ruolo  naviganti
normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 
    5. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c),
tutti i requisiti di partecipazione dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione e  mantenuti  sino  all'ammissione  presso  i  singoli
Istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo, ivi
compresi quelli  ulteriori  previsti  ai  precedenti  commi  2  e  3,
rispettivamente per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettere c) e d). 
    6. In considerazione del fatto  che  l'ordinamento  universitario
non riconosce la possibilita' di  conseguire  piu'  volte  lo  stesso
titolo accademico, non  potranno  essere  ammessi  a  partecipare  ai
concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  quanti  producano
domande per un'Arma/Corpo per i quali sia prevista l'iscrizione a  un
corso di laurea comportante il conseguimento di un titolo  accademico
gia' posseduto.