Art. 26 
 
 
                        Trattamento dei dati 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso gli enti delegati dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare per  le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e
saranno  trattati  presso  una   banca   dati   automatizzata   anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente,  nonche'  agli  enti
previdenziali. 
    3. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  predetto
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per la parte di competenza: 
      a) i comandanti degli  istituti/centri  di  selezione  delegati
dalla Direzione generale per il personale militare; 
      b) i presidenti delle commissioni di concorso. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 28 dicembre 2016 
 
                                     Gen. D. c. (li): Paolo Gerometta 
Amm. Isp. (CP): Vincenzo Melone