Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a), b) e c),  previo  accesso  al  proprio  profilo  sul  portale,  i
candidati compilano e  inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso, secondo le modalita' descritte ai commi  successivi,  entro
il termine perentorio di 30  (trenta)  giorni  decorrenti  da  quello
successivo alla  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale. Se il termine coincide con  un  giorno
festivo, questo sara' prorogato al giorno successivo. 
    2. I candidati che sono  minorenni  alla  data  di  presentazione
della domanda di  partecipazione  dovranno,  a  pena  di  esclusione,
allegare alla stessa copia  per  immagine,  ovvero  in  formato  PDF,
dell'atto di assenso per l'arruolamento  volontario  rinvenibile  tra
gli allegati al bando. 
    Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i  genitori
o dal genitore  esercente  l'esclusiva  potesta'  sul  minore  o,  in
mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a
pena di esclusione, copia per immagine, ovvero in formato PDF O JPEG,
di un documento di riconoscimento  provvisto  di  fotografia  (fronte
retro in un unico file leggibile) dei/l sottoscrittori/e,  rilasciato
da un'Amministrazione pubblica e in corso di validita'. 
    La sottoscrizione del predetto documento  comportera',  da  parte
dei soggetti sopraindicati, l'esplicita autorizzazione  a  sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle  prove  previsti  dal  successivo
art. 6, comma 1. 
    3. I candidati dovranno accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on -
line la relativa domanda di partecipazione.  Il  sistema  informatico
consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on  -
line, ferma la necessita' di  completarla  e/o  inoltrarla  entro  il
termine di presentazione di cui al precedente comma 1.  I  candidati,
prima dell'inoltro della  domanda  di  partecipazione,  predispongono
copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima
di 3 Mb per ogni allegato) dei  documenti  che  devono  allegare  per
l'inoltro della domanda.  E'  consentito  l'invio  delle  domande  di
partecipazione per tutti i concorsi d'interesse di cui al  precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). 
    4.  Terminata  la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  candidati
procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on - line senza uscire dal proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta
elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere  consegnato
ed esibito,  ove  richiesto,  alla  presentazione  alla  prima  prova
concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e'  possibile  salvare  in
locale una copia della stessa. 
    5. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.persomil.difesa.it e nel portale,  secondo  quanto  previsto  dal
successivo art. 5. 
    In tal caso resta  comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
di cui al precedente art. 2. 
    Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    7. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d) la domanda di partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata esclusivamente on - line a mezzo della  procedura
indicata nel  sito  www.carabinieri.it  -  area  concorsi,  entro  il
medesimo termine perentorio di 30 (trenta)  giorni  a  decorrere  dal
giorno successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, seguendo le  istruzioni
per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Se
il termine coincide con un giorno festivo, questo sara' prorogato  al
giorno successivo. 
    Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on -
line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere una
modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente identificato: 
      a) casella di  posta  elettronica  certificata  standard  (PEC)
intestata al concorrente; 
      b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta  d'identita'
elettronica) e CNS (carta  nazionale  dei  servizi).  Il  concorrente
titolare di questi tipi di smart card dovra': 
        compilare dei campi con i propri dati anagrafici,  il  codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della  propria
CIE/CNS e del pin a essa associato; 
      c)  firma  digitale/elettronica  qualificata.  Il   concorrente
titolare di strumenti per la firma  digitale/elettronica  qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato dovra': 
        compilare il modulo di  identificazione  con  i  propri  dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
        sottoscrivere  mediante   certificato   di   firma   digitale
(intestato al concorrente); 
        eseguire la procedura di upload per caricare  la  domanda  in
formato P7M nell'apposita sezione  dell'applicativo  «concorsi  on  -
line» del sito www.carabinieri.it - area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato inviera' al
concorrente,  all'indirizzo  di  posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di presentazione delle domande on
- line per la partecipazione al concorso. 
    Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno
prese in considerazione e  il  concorrente  non  sara'  ammesso  alla
procedura concorsuale. 
    I  concorrenti  minorenni  all'atto  della  presentazione   della
domanda  di  partecipazione  dovranno  seguire  la  stessa  procedura
descritta  ai   commi   precedenti,   identificandosi   sul   sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta
elettronica certificata standard (PEC), oppure tramite carta di  tipo
conforme agli standard CIE  (carta  d'identita'  elettronica)  e  CNS
(carta  nazionale  dei  servizi),  oppure  tramite   firma   digitale
elettronica qualificata, intestate a uno dei  genitori  esercenti  la
potesta' genitoriale  o,  in  mancanza,  al  tutore.  Essi  dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento  volontario  di  un  minore,  secondo   il   modello
rinvenibile tra gli allegati al bando,  sottoscritto  da  entrambi  i
genitori o dal genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale  o,  in
mancanza, dal  tutore,  nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento     dei/del     sottoscrittori/e     rilasciato     da
un'Amministrazione pubblica, provvisto di fotografia e  in  corso  di
validita'. 
    I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che hanno
diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1,  comma  2,
lettera d), che desiderano sostenere la prova scritta di composizione
in lingua tedesca in  luogo  della  lingua  italiana,  ai  sensi  del
combinato disposto dell'art. 20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 33, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 15  luglio  1988,  n.  574,  dovranno
indicarlo nella domanda di partecipazione. 
    All'esito della  procedura  correttamente  eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on - line e la inviera'  automaticamente  all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda.  Detta  ricevuta  dovra'
essere esibita dal  concorrente  all'atto  della  presentazione  alla
prima prova del concorso. 
    I concorrenti identificati mediante casella di posta  elettronica
certificata standard (PEC) riceveranno le comunicazioni  relative  al
concorso  esclusivamente  alla  predetta   casella.   I   concorrenti
identificati mediante  carta  d'identita'  elettronica  (CIE),  carta
nazionale dei servizi (CNS) o firma digitale/elettronica  qualificata
deve indicare un  indirizzo  di  posta  elettronica,  preferibilmente
certificata (PEC). 
    8. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,  in
ogni domanda di partecipazione i concorrenti  indicano  i  loro  dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla  residenza  e  al  recapito
presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,  nonche'
tutte  le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione. 
    9. Con l'inoltro telematico delle domande, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che  sono  necessari  ai  fini
della valutazione dei  requisiti  di  partecipazione,  si  assume  la
responsabilita' penale  circa  eventuali  dichiarazioni  mendaci,  ai
sensi dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    10. L'Amministrazione difesa ha facolta' di far regolarizzare  le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.