Art. 12 
 
 
                      Pubblicazione graduatoria 
 
 
    1.  Con  proprio  decreto,  riconosciuta   la   regolarita'   del
procedimento, saranno approvate le  graduatorie  di  merito  relative
alle singole discipline/specialita' sportive sulla base dei  punteggi
complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli
e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto
sara' approvata la graduatoria finale dei vincitori.  Le  graduatorie
del  concorso  saranno  pubblicate  nel  Bollettino   Ufficiale   del
personale del Ministero dell'interno e di tale  pubblicazione  verra'
data  notizia  mediante  avviso  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    2. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera'  il
termine,  rispettivamente  di  giorni  60  e   120,   per   eventuali
impugnative al Tribunale amministrativo regionale, ai  sensi  decreto
legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  al  Presidente  della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199.