Art. 9 
 
 
 Titoli di studio e abilitazioni professionali ammessi a valutazione 
 
 
    1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli  di  studio  e
abilitazioni professionali: 
      a) 
    1. diploma di laurea: fino a punti 2; 
    2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
    3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
    b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 
    c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 
    I punteggi previsti ai punti a) e  b)  non  sono  cumulabili  tra
loro. 
    2. La valutazione dei titoli, di cui all'art. 8  ed  al  presente
articolo, e' limitata a quelli posseduti alla data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso. 
    3. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed  i  relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali,  sottoscritte
dal  presidente  e  da  tutti  i  componenti  della  commissione,   e
costituiscono parte integrante degli atti del concorso.