Art. 10 Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sosterranno la prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, a partire dal 21 marzo 2017. 2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova, nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 14 marzo 2017, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 5. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta e quella orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova preliminare. 6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi. 9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it. 10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui al all'art. 6, comma 1, lettera a). 11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui al comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta di cui all'art. 11, i candidati classificatisi nei primi 1000 posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso. 13. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14. 14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.