Art. 10 
 
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 
 
    1. I candidati che abbiano presentato domanda  di  partecipazione
al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto   comunicazione   alcuna   di
esclusione, sosterranno la prova  preliminare,  consistente  in  test
logico-matematici e in  domande  dirette  ad  accertare  le  abilita'
linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua  italiana,
a partire dal 21 marzo 2017. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti,  a  partire  dal  14
marzo  2017,   mediante   avviso   pubblicato   sul   sito   internet
www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il  Pubblico
della Guardia di finanza, viale  XXI  Aprile,  n.  55,  Roma  (numero
verde: 800669666). 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,  che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere la prova scritta  e  quella  orale  in  lingua  tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale  qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera a). 
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare  da  parte  dei  candidati,  saranno   rese   disponibili
informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui al all'art. 6, comma 1, lettera a). 
    11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di  cui
al comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi  per  la
valutazione delle prove dei candidati. 
    12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta di cui all'art.  11,  i  candidati  classificatisi  nei
primi 1000  posti  della  graduatoria  stilata  ai  soli  fini  della
predetta prova. Sono, inoltre,  ammessi  i  concorrenti  che  abbiano
conseguito  lo  stesso  punteggio  del   concorrente   classificatosi
all'ultimo  posto  utile.  I  restanti  candidati  sono  esclusi  dal
concorso. 
    13. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima sessione  della  predetta  prova,
mediante avviso sul sito internet www.gdf.gov.it o  presso  l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.