Art. 13 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione assegna  a  ogni  elaborato  un  punto  di
merito da zero a trenta trentesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato e domenica) e comunque entro l'11 maggio 2017, con avviso  sul
sito internet www.gdf.gov.it o presso  l'Ufficio  Centrale  Relazioni
con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile,  n.  55,
Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  alla  prova  di   efficienza   fisica,   all'accertamento
dell'idoneita'   psico-fisica   e   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con  un
ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno  successivo
a quello di cui al comma 5. 
    Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: 
      a) 1° giorno: prove di efficienza fisica; 
      b)  2°,   3°   e   4°   giorno:   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica; 
      c) 5° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.