Art. 14 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono in: 
      a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana  1000  m  e
piegamenti sulle braccia; 
      b) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova  di
nuoto 25 m stile libero. 
    2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nella
tabella  in  allegato  4,  anche  in  una   sola   delle   discipline
obbligatorie determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Il candidato idoneo che  riporta  un  punteggio  tra  1  e  12
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  della  graduatoria  unica  di  merito,  una  maggiorazione
secondo le seguenti fasce di merito: 
      
 
         ===================================================
         |Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio|
         +=====================+===========================+
         |       da 1 a 2      |            0,05           |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 2,5 a 3,5    |            0,10           |
         +---------------------+---------------------------+
         |       da 4 a 5      |            0,15           |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 5,5 a 6,5    |            0,20           |
         +---------------------+---------------------------+
         |       da 7 a 8      |            0,25           |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 8,5 a 9,5    |            0,30           |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 10 a 11     |            0,35           |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 11,5 a 12    |            0,40           |
         +---------------------+---------------------------+
 
    4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  6,
comma 1, lettera b), un certificato, in originale o  copia  conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario  Nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport. 
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alle  suddette   prove   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    8.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse non oltre l'11 luglio 2017. 
    9. Laddove lo stato di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data dell'11  luglio  2017,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso. 
    10. Il presidente della competente sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno  dei  membri  della
sottocommissione, provvede, con giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento dello  stesso  a  una  data  posteriore  a
quella prevista dal calendario della prova di  efficienza  fisica  e,
comunque, non oltre l'11 luglio 2017,  ferma  restando  la  validita'
degli esiti delle  eventuali  prove  svolte  fino  al  momento  della
comunicazione dell'infortunio subito. 
    11. Prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto  i  criteri
cui attenersi. 
    12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.