Art. 22 
 
                 Spese di partecipazione al concorso 
         e concessione della licenza straordinaria per esami 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 4, a eccezione delle lettere f) e l), ai candidati appartenenti
al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per
i giorni strettamente necessari. La rimanente  licenza  straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo'  essere  concessa
per la preparazione agli  esami  orali  solo  a  coloro  che  avranno
conseguito il giudizio di  idoneita'  all'accertamento  attitudinale.
Per i militari frequentatori di corso, le  assenze  maturate  per  la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini  del  calcolo
dei periodi massimi di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo  le
disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. 
    I militari che nello stesso anno  avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
limite massimo di 45  giorni  annui  (art.  3,  comma  37,  legge  24
dicembre 1993,  n.  537)  possono,  invece,  fruire  della  anzidetta
licenza soltanto per la  parte  residua  fino  alla  concorrenza  dei
citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti  alle  prove
orali  per  cause  dipendenti  dalla  propria  volonta',  la  licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita,  alla  licenza  ordinaria
dell'anno successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza  del  corso,
secondo le disposizioni vigenti.