Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 
    2. Il concorrente, nella procedura di compilazione della  domanda
di partecipazione, dopo la  registrazione  al  portale  «Concorsi  On
line», puo' scegliere una delle seguenti modalita': 
      a) «SPID», sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale; 
      b) «PEC», posta elettronica certificata. 
    3. Al termine della procedura  di  compilazione  dell'istanza,  i
candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2: 
      a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione»
e l'ulteriore  «codice  alfanumerico»  generato  automaticamente  dal
sistema e riportato in corrispondenza  dello  spazio  riservato  alla
firma della domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale; 
      b) lettera b), devono inviare direttamente mediante la  casella
PEC  a  loro  intestata  all'indirizzo  del  Centro  di  Reclutamento
concorsoRN.istanze@pec.gdf.it, entro il termine di cui  al  comma  1,
l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia  fronte/retro
del proprio documento di riconoscimento in  corso  di  validita'.  Il
«numero di protocollazione» della domanda dovra' essere esibito,  ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale. La  relativa  ricevuta
di accettazione della PEC dovra'  essere,  altresi',  conservata  per
tutta la durata del concorso. 
    4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra': 
      a) registrarsi sul sistema automatizzato e seguire la procedura
di cui al precedente comma 3, lettera  b),  inviando  la  domanda  di
partecipazione, debitamente firmata, mediante la PEC intestata ad uno
dei genitori esercenti la potesta' genitoriale  o,  in  mancanza,  al
tutore; 
      b) allegare altresi' alla stessa,  a  pena  di  esclusione,  in
formato «pdf», copia dell'atto  di  assenso  di  cui  al  modello  in
allegato 2 sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso
di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di mancanza  di
entrambi i genitori, nonche'  copia  fronte/retro  del  documento  di
riconoscimento del/dei sottoscrittore/i, in corso di validita'. 
    5.  In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno  utile  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione  e  accertata  dall'Amministrazione,  sara'
considerata  comunque  valida  l'istanza  presentata  utilizzando  il
modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a  mezzo  casella
PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b). In  tal  caso  il
concorrente minorenne dovra' altresi' allegare l'atto di  assenso  di
cui al citato modello in allegato 2, secondo le modalita' di  cui  al
comma 4, lettera b). 
    Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page  del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it 
    6. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 2 e 5 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse,
utilizzando le medesime  modalita'  previste  nei  precedenti  commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    7. Le domande di partecipazione al concorso sono: 
      a) restituite agli interessati per essere  regolarizzate  entro
cinque giorni dal momento della restituzione  se,  pur  prodotte  nei
termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle  dichiarazioni  prescritte  dall'art.  4.  Tuttavia,  eventuali
variazioni, successive a tale termine, riguardanti  esclusivamente  i
recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC,  numero  di  utenza
telefonica fissa e/o  mobile)  saranno  comunicate  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it; 
      b) archiviate nel caso in cui siano: 
        (1) compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b),
ma non inviate secondo le modalita' di cui ai commi 3, lettera  b)  e
4; 
        (2) inviate secondo le modalita' di cui al comma 5 in assenza
dei relativi presupposti; 
        (3) presentate oltre il termine di cui al comma 1. In caso di
invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2: 
          (a) lettera a), fa  fede  la  data  riportata  nei  sistemi
informatici del Corpo; 
          (b) lettera b), fa fede la data riportata  sulla  «ricevuta
di avvenuta accettazione»; 
        (4) prive  della  sottoscrizione  se  presentate  secondo  le
modalita' di cui ai commi 4, lettera a) e 5; 
        (5) non siano  regolarizzate  entro  i  cinque  giorni  dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a). 
    8. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  7  sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    9. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    10. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'ammissione
al corso di formazione.