Art. 5 Documentazione 1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 2. I candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica di cui all'art. 14 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it, i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, corredati da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. La documentazione pervenuta oltre l'ultimo giorno di effettuazione della visita medica preliminare non e' presa in considerazione, pur se indicata nella domanda di partecipazione. 3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2016/2017 dovranno presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio e il relativo voto conseguito, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 3. 4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, qualora utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui all'art. 20, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale, corredata da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. 5. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro 30 giorni dal momento della restituzione.