IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  «Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n.  137,  «Regolamento   recante   la   riforma   degli   ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148»; 
    Visti il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014,  di  attuazione
del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.  183»,  che  prevede
l'istituzione, ai sensi  dell'art.  8,  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, di  una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del
lavoro; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 23 febbraio 2016, recante:  «Disposizioni  per  l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il  funzionamento  dell'Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro»; 
    Visto altresi' il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello  Statuto
dell'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
    Acquisito  il  concerto  con  i  Ministeri  della   giustizia   e
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  in   sede   di
Conferenza dei servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge n. 241 del 1990, per  il  giorno  19  dicembre  2016  per
l'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3,
ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalita' e i  programmi
degli  esami  di  Stato  per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di consulente del lavoro, per l'anno 2017; 
    Preso atto che alla Conferenza dei servizi che ha avuto luogo  in
data 19 dicembre 2016 ha partecipato anche  il  rappresentante  della
Direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  in  vista  della  piena   operativita'
dell'Ispettorato nazionale del lavoro prevista a decorrere dalla data
del 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, del 28 dicembre 2016, in corso di  registrazione  alla
Corte dei conti; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
        Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2017 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio  1979,  n.  12  e'
indetta, per l'anno 2017,  la  sessione  degli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  consulente  del
lavoro.  Le  prove  d'esame  avranno  luogo  presso  gli  Ispettorati
interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e  Napoli,  presso
gli Ispettorati territoriali del lavoro con sede in:  Ancona,  Aosta,
Bari,  Bologna,  Cagliari,  Campobasso,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,
Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste,  nonche'  presso
la Regione Sicilia - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle  attivita'  formative -  e  le
Province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale  del  lavoro  e
Trento - Servizio lavoro. 
    2. Al fine di assicurare lo svolgimento  delle  prove  d'esame  a
livello territoriale, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali si avvale, anche ai sensi dell'art. 24, comma 2, del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  23  febbraio  2016,  degli
uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove saranno  costituite
le commissioni esaminatrici. 
    3. I dirigenti degli uffici di cui  al  comma  1  provvedono  con
successivi decreti alla costituzione delle  commissioni  esaminatrici
per l'anno 2017 ed assicurano, altresi', le  procedure  necessarie  a
garantire  lo  svolgimento  degli  esami  secondo   quanto   previsto
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.