Art. 5 Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame 1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, con indicazione del tipo di supporto richiesto. 2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra' essere tempestivamente rappresentata alla Commissione esaminatrice.