Art. 6 
 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
 
    1. Ai fini della valutazione  del  candidato  ciascun  componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova
orale. 
    2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia
o gruppo di materie della prova orale si ottiene dividendo  la  somma
dei punti  assegnati  al  candidato  per  il  numero  dei  componenti
l'intera commissione esaminatrice. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 
    4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno  conseguito  almeno
sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.