Art. 9 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    Tutti  gli  elementi  utilmente  classificati  nelle  graduatorie
finali dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non  abbiano
gia' provveduto in sede di compilazione della  domanda  online  -  un
indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  al   quale   verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di  avvio  del
procedimento  di   nomina   e   assegnazione   ed   eventuali   altre
comunicazioni. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione dei  vincitori  che  non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l'assunzione stessa. Essi sono nominati in prova: 
      come  Esperto  -  3°  livello  stipendiale,  se  vincitori  del
concorso di cui alla lettera A; 
      come Assistente, se vincitori del concorso di cui alla  lettera
B. 
    Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata  di
sei mesi, se riconosciuti idonei conseguono la conferma della  nomina
con  la  medesima  decorrenza  del   provvedimento   di   assunzione.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere  servizio
presso  la  sede  di  lavoro  che  viene  loro   assegnata   all'atto
dell'assunzione, in Roma,  entro  il  termine  che  sara'  stabilito.
Eventuali  proroghe  di  detto  termine  sono   concesse   solo   per
giustificati motivi. 
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede  di  lavoro
assegnata entro il prescritto termine  decadono  dalla  nomina,  come
previsto dalle vigenti disposizioni  del  Regolamento  del  Personale
della Banca d'Italia. 
    I nominati nel grado di Assistente non possono  avanzare  domanda
di trasferimento prima che siano trascorsi cinque anni di  permanenza
nella residenza assegnata all'atto dell'assunzione. 
    Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per  il  viaggio  con  qualunque  mezzo  pubblico  di  linea  per  il
raggiungimento della sede di  lavoro  dalla  residenza  anagrafica  o
dall'ultima  residenza  anagrafica  italiana  in  caso   di   attuale
residenza all'estero.