Art. 2 
 
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: 
      a) abbiano superato, al momento della  scadenza  del  bando  di
concorso, almeno due esami i cui crediti  formativi  complessivi  non
siano inferiori a 20,  ovvero  conseguano  la  laurea  o  il  diploma
accademico entro l'anno accademico successivo  a  quello  dell'ultimo
esame sostenuto; 
      b)   non   siano   gia'   in    possesso    di    una    laurea
specialistica/magistrale o diploma  accademico  di  secondo  livello,
fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi
di livello superiore; 
      c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1,  comma
3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti  al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.