Art. 3 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per il coordinamento amministrativo  -  Ufficio  accettazione/Palazzo
Chigi - Via dell'Impresa n. 89 - 00186 Roma, a mezzo raccomandata con
ricevuta  di  ritorno  o  attraverso  l'uso  di   posta   elettronica
certificata, con le modalita' di cui all'art. 65,  comma  1,  lettera
c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno accademico 2015/2016  devono  essere  presentate  o  spedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta ufficiale; a tal fine fa fede  la  data
risultante dal timbro apposto  dall'ufficio  postale  di  spedizione,
ovvero dalla data di  inoltro  del  messaggio  di  posta  elettronica
certificata, risultante dalla ricevuta  di  avvenuta  consegna  della
notifica di posta elettronica certificata. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte dal richiedente - o, qualora incapace, dall'esercente la
potesta' di genitori, o dal tutore - con  allegata  fotocopia  di  un
valido documento di identita',  dovranno  essere  accompagnate  dalle
dichiarazioni di seguito indicate: 
      specifica dell'evento lesivo, luogo, data e  breve  descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che  ha  emanato
il decreto di riconoscimento di vittima; 
      attestazione, per lo studente, della qualita'  di  vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami
sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti  conseguiti  riferiti
all'anno accademico per il quale  viene  inoltrata  domanda,  con  la
specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo; 
      indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
      dichiarazione con cui  il  richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art.  1,  comma  344,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera  a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e  da  ultimo  dall'art.  5  del
decreto-legge 6 dicembre  2001,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
      dichiarazione del reddito  ISEE  (indicatore  della  situazione
economica equivalente), o,  in  mancanza,  dichiarazione  sostitutiva
semplificata - a norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  -  resa  su
modello  conforme  all'allegato  al  bando,  attestante  il   reddito
complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni
dei   redditi   presentate,   ai   fini   IRPEF,   nell'anno   solare
immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda,  o
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o
da enti previdenziali. A tale reddito va  sommato  il  reddito  delle
attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo.