IL DIRETTORE GENERALE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO 
                     DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e  in  particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, la struttura  ordinativa  e  le  competenze
della Direzione generale per il personale militare; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalita' tecniche  per
l'accertamento  e  la  verifica   dei   parametri   fisici»   emanata
dall'Ispettorato Generale della Sanita' Militare il 9  febbraio  2016
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Vista la legge del 23 dicembre 2015, n. 209, recante il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Visti i decreti ministeriali del 3 agosto  2016,  concernenti  le
disposizioni  applicate  «ai  concorsi  per   il   reclutamento   dei
Marescialli dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare»; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT 0054544 del 12 agosto  2016  con  il
quale lo Stato Maggiore della Marina Militare ha inviato i  prospetti
relativi alla programmazione nel settore personale  per  l'anno  2017
della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0117167 del 22  agosto  2016  con  il
quale lo Stato Maggiore della  Difesa  ha  definito  il  piano  delle
assunzioni  per   l'anno   2017   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica  e  le  consistenze  previsionali  per  il  triennio
2017-2019, modificato e integrato con il foglio n. M_D  SSMD  0017251
del 6 febbraio 2017; 
    Visto  il  decreto  interministeriale   del   29   agosto   2016,
concernente  le  disposizioni   applicate   «ai   concorsi   per   il
reclutamento dei Marescialli della Marina Militare»; 
    Vista la legge 12 ottobre 2016, n. 196, recante «Disposizioni per
l'assestamento  del  bilancio  dello  Stato  e  dei   bilanci   delle
amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016»; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT 0077946 del 16 novembre  2016  dello
Stato Maggiore della Marina  Militare  concernente  gli  elementi  di
programmazione per  il  reclutamento  dei  Marescialli  della  Marina
Militare per il 2017; 
    Vista la legge dell'11 dicembre  2016,  n.  232,  concernente  il
bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2017 0018771  del  31  gennaio
2017 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernenti gli  elementi  di
programmazione  per  il  reclutamento   degli   Allievi   Marescialli
dell'Esercito per l'anno 2017; 
    Visto il foglio n. M_D ARM001 0019391 del 21 febbraio 2017  dello
Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare concernente gli elementi  di
programmazione  per  il  reclutamento   degli   Allievi   Marescialli
dell'Aeronautica Militare per il 2017; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale Militare e il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al
foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore  (CP)  Vincenzo
Melone a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Generalita' 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per  il
reclutamento  del  personale  da  avviare  ai   corsi   per   Allievi
Marescialli delle Forze Armate: 
      a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
20°  corso  biennale  (2017   -   2019)   per   Allievi   Marescialli
dell'Esercito; 
      b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
20° corso biennale (2017 - 2019) per Allievi Marescialli della Marina
Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi  Militari  Marittimi  e  il
Corpo delle Capitanerie di Porto; 
      c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
20°  corso  biennale  (2017   -   2019)   per   Allievi   Marescialli
dell'Aeronautica Militare. 
    2. Nei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1  sono  previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti,  ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   se   unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche'  dei  diplomati
delle Scuole militari  e  degli  assistiti  dall'Opera  Nazionale  di
Assistenza per gli Orfani dei  Militari  di  Carriera  dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza  dei  familiari  e  degli
orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale  per
i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza  per  gli
orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri di  cui  agli  articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  in
possesso dei prescritti requisiti. I  posti  riservati  eventualmente
non ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  riservatari  idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei. 
    3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali  Allievi  Marescialli  alla  frequenza  dei  corsi  con
riserva  di  accertamento,  anche  successiva   all'ammissione,   dei
requisiti  prescritti   e   subordinatamente   all'autorizzazione   a
effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. 
    4. I posti  rimasti  scoperti  nell'ambito  di  ciascun  concorso
possono  essere  devoluti  in  aumento  al  numero  dei   posti   del
corrispondente concorso interno della  rispettiva  Forza  Armata  (ai
sensi dell'art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo  2010,
n. 66), scaduti i termini di cui al successivo art. 20, comma 5. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni  caso  la
stessa Amministrazione provvedera'  a  darne  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale  e  sul
portale dei concorsi secondo le modalita'  riportate  nel  successivo
art. 5. Qualora il numero  dei  posti  a  concorso  venga  modificato
secondo le previsioni del presente comma sara' altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 
    6. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del  Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, definendone  le  modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati.