Art. 11 
 
Prova scritta di selezione  per  il  reclutamento  delle  professioni
                              sanitarie 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
b) e c), i concorrenti  saranno  sottoposti  alla  prova  scritta  di
selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie finalizzata
all'ammissione ai corsi di laurea per le  professioni  sanitarie.  La
prova sara' presieduta dalle commissioni esaminatrici di cui all'art.
8, comma 1, lettere b) e c) e vertera' sulle materie e sui  programmi
rinvenibili negli allegati al bando, elaborati in coerenza con quelli
previsti dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca per  l'accesso  programmato  ai  corsi  di  laurea  a  numero
programmato. 
    2. La sede, le date e l'ora di svolgimento della prova scritta di
selezione per il reclutamento  delle  professioni  sanitarie  saranno
rese note mediante avviso che  sara'  pubblicato  nell'area  pubblica
della  sezione  comunicazioni   del   portale,   nonche'   nel   sito
www.persomil.difesa.it 
    3. La prova, della durata di 60  (sessanta)  minuti,  consistera'
nella  somministrazione  di  48  (quarantotto)  quesiti  a   risposta
multipla e predeterminata (ciascuno con 4  possibilita'  di  risposta
alternativa di cui una sola esatta), volti ad accertare il  grado  di
conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno  cosi'  ripartiti:
biologia 22  quesiti;  chimica  13  quesiti;  fisica  13  quesiti.  I
concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. 
    4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo  si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta  esatta;
meno 0,25 punti  per  ogni  risposta  sbagliata;  0  punti  per  ogni
risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti  nella
prova di cui al presente articolo, le commissioni esaminatrici di cui
all'art. 8, comma  1,  a)  e  b)  provvederanno  a  formare  distinte
graduatorie utili al solo fine del conseguimento  dell'idoneita',  ai
sensi  della  vigente  normativa,   per   l'accesso   alle   facolta'
universitarie per le professioni sanitarie. 
    5. L'idoneita' dei  candidati  sara'  stabilita  sulla  base  dei
criteri  indicati  nelle  appendici  al   bando.   Saranno   comunque
dichiarati idonei coloro che riporteranno  lo  stesso  punteggio  del
concorrente classificatosi all'ultimo posto  utile  in  ognuna  delle
graduatorie di cui sopra. Tale punteggio  non  sara'  utile  ai  fini
della formazione  delle  eventuali  graduatorie  di  ammissione  alle
successive prove concorsuali  ne'  ai  fini  della  formazione  delle
graduatorie finali dei concorsi di interesse. 
    6. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per
piu' concorsi di cui al presente bando, sosterranno una sola volta la
prova di cui al presente articolo; l'esito sara' ritenuto valido  per
tutti i concorsi indetti con il presente bando. 
    7.  Nel  caso  in  cui  siano   state   presentate   domande   di
partecipazione anche per i concorsi per l'ammissione  alle  Accademie
Militari (Corpi Sanitari), i concorrenti sosterranno la prova a  cura
della Commissione interforze di cui all'art 14, comma 1, del  decreto
interdirigenziale 271/1D del 28 dicembre 2016; l'esito sara' ritenuto
valido anche per i concorsi indetti con il presente bando.