Art. 11 Prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie 1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), i concorrenti saranno sottoposti alla prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie finalizzata all'ammissione ai corsi di laurea per le professioni sanitarie. La prova sara' presieduta dalle commissioni esaminatrici di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c) e vertera' sulle materie e sui programmi rinvenibili negli allegati al bando, elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'accesso programmato ai corsi di laurea a numero programmato. 2. La sede, le date e l'ora di svolgimento della prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie saranno rese note mediante avviso che sara' pubblicato nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it 3. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera' nella somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno con 4 possibilita' di risposta alternativa di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno cosi' ripartiti: biologia 22 quesiti; chimica 13 quesiti; fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. 4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente articolo, le commissioni esaminatrici di cui all'art. 8, comma 1, a) e b) provvederanno a formare distinte graduatorie utili al solo fine del conseguimento dell'idoneita', ai sensi della vigente normativa, per l'accesso alle facolta' universitarie per le professioni sanitarie. 5. L'idoneita' dei candidati sara' stabilita sulla base dei criteri indicati nelle appendici al bando. Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in ognuna delle graduatorie di cui sopra. Tale punteggio non sara' utile ai fini della formazione delle eventuali graduatorie di ammissione alle successive prove concorsuali ne' ai fini della formazione delle graduatorie finali dei concorsi di interesse. 6. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per piu' concorsi di cui al presente bando, sosterranno una sola volta la prova di cui al presente articolo; l'esito sara' ritenuto valido per tutti i concorsi indetti con il presente bando. 7. Nel caso in cui siano state presentate domande di partecipazione anche per i concorsi per l'ammissione alle Accademie Militari (Corpi Sanitari), i concorrenti sosterranno la prova a cura della Commissione interforze di cui all'art 14, comma 1, del decreto interdirigenziale 271/1D del 28 dicembre 2016; l'esito sara' ritenuto valido anche per i concorsi indetti con il presente bando.