Art. 12 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sul  protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale
militare secondo il modello rinvenibile tra gli  allegati  al  bando,
saranno  sottoposti,  a  cura  delle   competenti   commissioni,   ad
accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'  psico-fisica  al
servizio  militare  incondizionato  quale  Maresciallo  in   servizio
permanente in base alla normativa vigente per  l'accesso  alla  Forza
Armata prescelta.  L'idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti  sara'
definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,  delle
direttive tecniche riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
criteri per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale  4
giugno 2014, nonche' tenendo conto  dei  parametri  fisici  correlati
alla  composizione  corporea,  alla  forza  muscolare  e  alla  massa
metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90,  cosi'  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207,  rilevati
secondo le prescrizioni fissate con la  direttiva  tecnica  ed.  2016
dell'Ispettorato generale della Sanita' militare di cui in  premessa,
fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative  indicate
nelle  appendici  al  bando.  La  facolta'  di  proporre  istanza  di
riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a)  in  quanto  l'accertamento  psico-fisico
avra'  luogo  contestualmente  alle  prove  di   efficienza   fisica.
Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione,  nei  casi  e  con  le
modalita' di cui al precedente  art.  7,  comma  5,  dovranno  essere
proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in  originale
o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge -
all'atto della presentazione ai rispettivi enti di  selezione  e  gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati  nelle  Appendici  al  bando,  nelle  quali  sono   altresi'
prescritti i requisiti fisici necessari  ai  fini  del  conseguimento
dell'idoneita',  nonche'  i  profili  sanitari  minimi.  A  pena   di
esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario  nazionale.  Sara'  cura  del  concorrente  produrre  anche
l'attestazione - in originale o in copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di  visita  saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti al previsto l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,
per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. 
    Tale termine non potra' superare: 
      a) Esercito: 30 giorni dalla data della 1ª visita; 
      b) Marina: 30 giorni dalla data della 1ª visita; 
      c) Aeronautica: 30 giorni dalla data della 1ª visita; 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al   momento   dell'inizio   dell'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  saranno  considerati  rinunciatari   e,
pertanto,  esclusi  dal  concorso,  quali  che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non  saranno  previste
ulteriori riconvocazioni. 
    4. I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare  il  test
di gravidanza e l'ecografia pelvica; in caso di positivita' del  test
di   gravidanza,   la   commissione   competente    non    procedera'
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e/o  prove  di  verifica
dell'efficienza fisica e si asterra' dalla pronuncia del giudizio,  a
mente dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  secondo  il  quale  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  nei  confronti  dei
candidati  il  cui  stato  di  gravidanza  sia  stato  accertato,  la
Direzione generale per il personale militare procedera'  a  convocare
gli stessi in altra  data  compatibile  con  il  completamento  della
procedura concorsuale, entro il termine fissato  per  la  definizione
delle graduatorie finali di ammissione  ai  corsi.  Se  in  occasione
della  nuova  convocazione  il  temporaneo  impedimento  perdura,  la
preposta commissione ne dara' notizia alla citata Direzione  generale
che escludera' il candidato  dal  concorso  per  l'impossibilita'  di
procedere all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente bando. 
    5. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e'  definitivo
e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati  idonei
la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario.