Art. 15 
 
                              Tirocinio 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a) e  c),  i  concorrenti,  risultati  idonei  alle  precedenti  fasi
concorsuali, saranno convocati per essere sottoposti al tirocinio che
si svolgera' a cura dalle competenti commissioni di cui  all'art.  8,
comma 1, lettere a) e c). 
    2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in  piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare  il
referto del test di gravidanza (su sangue o  urine)  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  entro   i   cinque   giorni
antecedenti alla data  di  presentazione  al  tirocinio.  La  mancata
presentazione di detta documentazione determinera'  l'esclusione  del
concorrente dal tirocinio. 
    Se  all'atto  della  presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio stesso dovessero insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi
sulla  persistenza  della  idoneita'   psico-fisica   precedentemente
riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi,  e'  facolta'  delle
rispettive Scuole e/o della commissione  esaminatrice  inviare  detti
concorrenti all'osservazione  della  commissione  per  l'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  per  un  supplemento  di   indagini   e
conseguente espressione di parere medico-legale circa la  persistenza
dell'idoneita' medesima. 
    3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di  vita  interna
dell'Istituto previste rispettivamente per  gli  allievi  Marescialli
dell'Esercito e dell'Aeronautica; 
      b)  effettueranno  il  programma  di  attivita',  di  cui  alle
appendici al bando, per la futura nomina a  Marescialli  in  servizio
permanente  effettivo  rispettivamente   dell'Esercito   Italiano   e
dell'Aeronautica Militare; 
      c) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'amministrazione
della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio. 
    4. Durante il tirocinio  i  frequentatori  saranno  ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
programmate. 
    5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi  minimi  indicati
nella citata appendice; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      c) non supereranno  con  esito  favorevole  le  prove  sportive
obbligatorie indicate nella predetta appendice; 
      d) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano
complessivamente  un  terzo  della  durata  del  tirocinio  medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le  giornate  in
cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel  computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura  sanitaria,
a  seguito  di  provvedimenti  medici  adottati  nei  confronti   dei
concorrenti. 
    6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti  che,
al termine dello stesso, saranno giudicati  idonei  dalla  competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti  in  ogni  singola  prova  che  determinera'  il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 
    7.  I  concorrenti  giudicati   idonei   saranno   ammessi   alla
valutazione dei titoli di merito.