Art. 20 Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione 1. La Direzione generale per il personale militare, subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso le Scuole Sottufficiali dell'Esercito e della Marina Militare e presso la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per la frequenza del corso di formazione e specializzazione, con apposita lettera inserita tra le comunicazioni nell'area privata del portale della difesa. 2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le citate Scuole nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione generale per il personale militare nella suddetta comunicazione. Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari, salvo motivate e documentate cause di impedimento comunicate dagli interessati alla predetta Direzione generale entro le 24 ore successive alla data di convocazione secondo le modalita' stabilite al precedente art. 5. La Direzione generale si riserva la facolta', a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, di differire la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito al successivo comma 5. 3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente del Servizio sanitario delle citate scuole. I candidati riscontrati «inidonei» alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu' requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale per l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi Marescialli. Sia nel caso di giudizio di inidoneita' sia nel caso di temporanea inidoneita' superiore a trenta giorni i candidati saranno immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi delle urine; in caso di positivita' del predetto test non si procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara' sospesa per temporaneo impedimento all'accertamento ai sensi del citato art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Al termine dell'impedimento, l'interessata sara' convocata al primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica di incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso. 4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo la suddetta visita medica saranno ammessi alla frequenza del corso e dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 5. L'Amministrazione della Difesa, entro i trenta giorni successivi dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con le esigenze della Forza Armata e dopo opportuna valutazione delle esigenze legate alle attivita' didattiche previste dall'iter formativo, si riserva la facolta' di ricoprire i posti che si rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito. 6. Agli allievi Marescialli, nonche' agli idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 7. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso e assumere la qualifica di Allievo Maresciallo previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal corso per Allievi Marescialli, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli Sergenti e Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica di Allievo Maresciallo, sara' reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e il tempo trascorso presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado. Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso, nei Reparti/Enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. Lo stesso e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualita' di Allievo sono computati nella ferma o rafferma. Durante la frequenza del corso agli Allievi competono, se piu' favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi. 8. Gli allievi Marescialli saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese dal personale sanitario di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».