Art. 7 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a)  prova  per  la  verifica   delle   qualita'   culturali   e
intellettive; 
      b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese; 
      c) prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) tirocinio; 
      g) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a)  prova  per  la  verifica   delle   qualita'   culturali   e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      e)  prova  scritta  di  selezione  per  il  reclutamento  delle
professioni sanitarie; 
      f) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a)  prova  per  la  verifica   delle   qualita'   culturali   e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c)  prova  scritta  di  selezione  per  il  reclutamento  delle
professioni sanitarie; 
      d) tirocinio; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle  prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  quelle
indicate nelle appendici al bando. 
    5. Saranno ammessi a  sostenere  le  prove  e  gli  accertamenti,
secondo le sequenze sopra riportate, ad eccezione della prova scritta
di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, i  soli
concorrenti giudicati  idonei  alla  prova  precedente,  fatti  salvi
specifici  casi  di  ammissione  con  riserva,   disciplinati   nelle
Appendici al bando. Saranno esclusi  dal  prosieguo  del  concorso  i
candidati che rinunceranno  a  sostenere  le  prove  obbligatorie  di
concorso. 
    I concorrenti che, regolarmente convocati, non  si  presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  l'espletamento  delle  suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e  quindi  esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
disposto al precedente art. 1, comma 7. 
    Saranno previste riconvocazioni per concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando  ai
quali i concorrenti hanno chiesto  di  partecipare,  per  contestuale
convocazione alle prove dell'esame di Stato e, per  i  militari,  per
inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati  -
per i militari in servizio i Comandi di appartenenza -  dovranno  far
pervenire un'istanza di nuova convocazione entro  le  ore  13.00  del
quarto giorno  feriale  (sabato  escluso)  antecedente  a  quello  di
prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero  in
formato PDF, di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria.  In
particolare,  in  caso  di  contestuale   svolgimento   delle   prove
dell'esame  di  Stato,  dovranno  allegare  apposita   documentazione
rilasciata dall'amministrazione scolastica  dalla  quale  risulti  la
convocazione del predetto esame  di  Stato.  La  riconvocazione,  che
potra'  essere  disposta  solo  compatibilmente  con  il  periodo  di
svolgimento delle  prove  stesse  e  nel  rispetto  delle  specifiche
disposizioni di cui agli articoli successivi e quelle contenute nelle
appendici al  bando,  avverra'  mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o  telegramma.  Le  istanze
dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli  indirizzi  di
posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 1. 
    6. I calendari di svolgimento  delle  prove  concorsuali  nonche'
eventuali modifiche delle sedi  di  svolgimento  delle  prove  stesse
saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti  i  concorrenti  -  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con  lettera  raccomandata  o  telegramma.  Mediante
avviso inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le
altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli  esiti
delle prove. Sara' anche possibile chiedere informazioni al  riguardo
al Ministero della difesa  -  Direzione  generale  per  il  personale
militare - ufficio relazioni con il pubblico  -  viale  dell'Esercito
186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
    7. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -  dovranno  essere  sottoposti  agli
accertamenti e alle prove previste in  data  compatibile  con  quella
della formazione delle graduatorie generali di  merito,  fatte  salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle appendici al bando. 
    8. Alle prove e agli accertamenti di cui ai  precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia  rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
    9. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1  saranno  a
carico  dei  concorrenti,  rimanendo  escluso  qualsiasi   intervento
dell'amministrazione della difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    10. I concorrenti  in  servizio  potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami militari ai sensi e con le modalita' previste
dalla  specifica  normativa  di  settore  ovvero   nelle   rispettive
appendici al bando. 
    11.  I   candidati   incorporati   in   qualita'   di   volontari
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per  iscritto
il Reparto/Ente d'incorporamento circa  l'inoltro  della  domanda  di
partecipazione.  Detti  Reparti/Enti  comunicheranno  alla  Direzione
generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti  candidati  a  mezzo  e-mail  agli  indirizzi  indicati  nel
precedente art. 6, comma 2, lettera a), n. 1). 
    12. L'amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo. 
    13.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare  i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di  svolgimento  delle  prove
d'esame.