Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, con  successivi  decreti  dirigenziali  e  interdirigenziali
saranno nominate le seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a): 
        1) commissione esaminatrice per la prova  di  verifica  delle
qualita' culturali e intellettive, per la  prova  di  verifica  della
conoscenza della lingua inglese e per il tirocinio; 
        2)  commissione  esaminatrice  per  le  prove   di   verifica
dell'efficienza fisica; 
        3)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica; 
        4)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1) commissione esaminatrice per la prova  di  verifica  delle
qualita' culturali e intellettive e per la prova scritta di selezione
per il reclutamento delle professioni sanitarie; 
        2)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica; 
        3)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
        4)  commissione  esaminatrice  per  le  prove   di   verifica
dell'efficienza fisica; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1) commissione esaminatrice per la prova  di  verifica  delle
qualita' culturali e intellettive, per la prova scritta di  selezione
per il reclutamento delle professioni sanitarie e per il tirocinio; 
        2)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica.