Art. 8 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con successivi decreti dirigenziali e interdirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni: a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera a): 1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova di verifica della conoscenza della lingua inglese e per il tirocinio; 2) commissione esaminatrice per le prove di verifica dell'efficienza fisica; 3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 4) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualita' culturali e intellettive e per la prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie; 2) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 4) commissione esaminatrice per le prove di verifica dell'efficienza fisica; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie e per il tirocinio; 2) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.