IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del  Trentino  -  Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza» e, in particolare, l'art. 35, comma 1,  che  prevede  che  i
marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, per il
70%  dei  posti  complessivamente  messi  a  concorso  attraverso  un
concorso pubblico, per titoli ed esami; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»  e,  in  particolare,  l'art.  68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  3
maggio 2006, come modificato dal decreto  ministeriale  15  settembre
2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del  ruolo
ispettori della Guardia di finanza; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visti gli articoli 636, 794, 861, 864,  867,  1033,  1494,  1495,
1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139,  2141,  2147,  2151  e  2157  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   recante   «Codice
dell'ordinamento militare»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari a: 
    10 unita', a favore dei candidati in possesso  dell'attestato  di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752; 
    23 unita', a  favore  dei  candidati  appartenenti  a  una  delle
categorie di cui all'art. 2151,  comma  1,  lettera  b),  del  citato
decreto  legislativo  n.  66/2010,  sempreche'  in   possesso   degli
ulteriori requisiti previsti dal presente bando; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2017/2018,  un  pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'89° corso  presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di: 
      a) n. 415 allievi marescialli del contingente ordinario; 
      b) n. 46 allievi marescialli del  contingente  di  mare,  cosi'
suddivisi: 
        1) n. 31 per  la  specializzazione  «nocchiere  abilitato  al
comando» (NAC); 
        2) n. 15 per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM). 
    2. Dei suddetti quattrocentoquindici  posti  per  il  contingente
ordinario,  subordinatamente  al  possesso  degli   altri   requisiti
prescritti dall'art. 2: 
      a)  10 sono riservati ai candidati in  possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore; 
      b) 23 sono riservati al coniuge e ai figli  superstiti,  ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    3. 9 dei  15  posti  disponibili  per  il  contingente  di  mare,
specializzazione «tecnico di macchine», sono  riservati  ai  militari
del Corpo, in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole,  il  corso
per «motorista navale» presso la  Scuola  Nautica  della  Guardia  di
finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorita' di cui  all'art.  2,
comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,  comma  3,  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I  militari  in  possesso
dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di
cui al  comma  1,  lettera  b),  con  esonero  dalle  relative  prove
concorsuali. A tal  fine,  i  posti  disponibili  sono  assegnati  ai
militari   giudicati   meritevoli   che   abbiano    conseguito    la
specializzazione di  «motorista  navale»  con  maggior  punteggio  di
merito, maggiorato  degli  eventuali  titoli  ovvero,  a  parita'  di
punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A  parita'  di  grado,  e'
prevalente l'anzianita' di servizio e, a  parita'  della  stessa,  la
maggiore eta'. 
    4. La specializzazione «motorista navale» deve  essere  posseduta
alla data di scadenza del termine di  cui  all'art.  3,  comma  1,  e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 
    5. La partecipazione al concorso per i posti di cui  al  comma  3
non e' ammessa per piu' di due volte. 
    6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il  contingente
ordinario o per una o piu' specialita' del contingente  di  mare,  le
unita'   disponibili   sono   compensate,   secondo    le    esigenze
dell'amministrazione, tra gli altri posti a concorso. 
    7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui  al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per  il  concorso
di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 35 del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali  e  l'ordine  in  esso
stabilito. 
    8. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova preliminare, consistente  in  questionari  a  risposta
multipla; 
      b) prova scritta di composizione italiana; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) prova orale di cultura generale; 
      f) esame facoltativo in una o piu' lingue  estere,  consistente
in una prova scritta e una prova orale per ciascuna lingua prescelta; 
      g) prova facoltativa di informatica. 
    9. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il numero  dei  posti  a  concorso,  di
sospendere l'ammissione al corso  di  formazione  dei  vincitori,  in
ragione  del  numero  di  assunzioni   complessivamente   autorizzate
dall'Autorita'  di  Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili.