Art. 12 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera  b),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto  compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 - commi 1 e 3 - 13, 14  e
15, del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.
487, e successive modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta: 
      a)  possono  essere  consultati  il  vocabolario  della  lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi  e  contrari.  Tali  testi  non
devono essere commentati ne' annotati; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.