Art. 18 
 
 
                          Prove facoltative 
 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 17, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o piu' lingue
estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 5. 
    2. L'aspirante che concorre per i posti riservati di cui all'art.
1,  comma  2,  lettera  a),  puo'  richiedere  di  sostenere  l'esame
facoltativo di lingua straniera in inglese, francese  o  spagnolo.  A
tal proposito,  lo  stesso  puo'  essere  assistito,  sul  posto,  da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per  ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova. 
    3.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), integrate  a
norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo. 
    4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la  prova  scritta  che
per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente,  che
nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra  10
e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della  graduatoria  finale  di
merito la maggiorazione di cui all'art. 20, comma 3, lettera a). 
    5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 17, e'  sottoposto  alla  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 5. 
    6. Analogamente a quanto previsto al  comma  2,  l'aspirante  che
concorre per i posti riservati di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera
a), puo' essere assistito,  nel  corso  della  prova  facoltativa  di
conoscenza dell'informatica,  da  personale  qualificato  conoscitore
della lingua tedesca, per  ottenere  i  chiarimenti  necessari  sulle
modalita' di esecuzione della stessa. 
    7.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), integrate  a
norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo. 
    8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che  riporta  un  voto
compreso  tra  10  e  20  ventesimi,  consegue  nel  punteggio  della
graduatoria finale di merito la maggiorazione  di  cui  all'art.  20,
comma 3, lettera b). 
    9. Prima dell'effettuazione delle prove  facoltative  di  cui  al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.