Art. 19 
 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per: 
      a)   sostenere    la    prova    preliminare,    l'accertamento
dell'idoneita'    psico-fisica,     l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale e  la  prova  orale,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli 10, 14, 16 e 17, e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso  dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici   di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive  nonche'  delle  prove
facoltative di cui all'art. 18, i presidenti  delle  sottocommissioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), hanno  facolta'
- su istanza dell'interessato, esclusivamente per  documentate  cause
di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della  Guardia  di
finanza,  su  richiesta  del  reparto  di  appartenenza,   solo   per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio  -  di  anticipare  o
posticipare  la  convocazione  dei  candidati,   nel   rispetto   del
calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso  il
Centro di reclutamento della Guardia di  finanza,  ufficio  concorsi,
sezione allievi marescialli, via delle Fiamme Gialle,  n.  18,  00122
Roma/Lido di Ostia, deve essere  anticipata  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it 
    Eventuali variazioni di  tali  recapiti  saranno  rese  note  con
avviso pubblicato sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  sulla  rete
intranet del Corpo; 
      b) sostenere la prova scritta, nella  data  prevista  dall'art.
11, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a),  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,
escluso dal concorso. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.