Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a)  gli  appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  e  al   ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli  ufficiali
di complemento del Corpo della guardia di finanza che: 
        1) non abbiano, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  superato  il
giorno del compimento del 35° anno di eta'; 
        2) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'art.  3,  comma  1,  di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Universita'  statali  o
legalmente riconosciute. Possono partecipare anche  coloro  che,  pur
non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno
scolastico 2016/2017; 
        3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
        4) non  siano  stati  giudicati,  nell'ultimo  biennio,  «non
idonei» all'avanzamento; 
        5) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
        1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
18° anno di eta' e non abbiano superato il giorno di  compimento  del
26° anno di eta'; 
        2) godano dei diritti civili e politici; 
        3) non  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo  o
alla navigazione; 
        4) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        5)  non  siano,  alla  data  dell'effettivo   incorporamento,
imputati o condannati per  delitti  non  colposi,  ne'  sottoposti  a
misura di prevenzione; 
        6) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 
        7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza; 
        8) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
        9) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'art.  3,  comma  1,  di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Universita' statali  o
legalmente riconosciute. Possono partecipare anche  coloro  che,  pur
non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno
scolastico 2016/2017. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e  conservati
fino alla data di effettivo incorporamento. 
    3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui  all'art.  10,
comma 3, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  dalle
seguenti Autorita': 
      a)  Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando  interregionale  (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
      b)  Comandante  Regionale  (o  equiparato),  relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
      c) Sottocapo di Stato  Maggiore  e  Capi  Reparto  del  Comando
Generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
Articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  Articolazioni  del
Comando Generale di diretta collaborazione del  Comandante  Generale,
del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore,  il  giudizio
e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio; 
      d) Comandante del  Quartier  Generale,  Comandante  del  Centro
informatico   amministrativo   nazionale,   Comandante   del   Centro
logistico, Comandante del reparto  tecnico  logistico  amministrativo
degli  istituti  di  istruzione,  Comandante  del   reparto   tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del  Centro
Navale  e  Comandante  del  Centro  di  Aviazione,  relativamente  al
personale dipendente. 
    4. Per la valutazione del requisito di cui al  comma  1,  lettera
a), punto 4), si fa riferimento alla data del  provvedimento  con  il
quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al  grado
superiore. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi.