Art. 20 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  b),
predispongono  distinte  graduatorie  finali   di   merito   per   il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente  di
mare. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 8, a esclusione delle lettere f)
e g). 
    I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e b), non beneficiano  di  tale  riserva  laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di  cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria  di  secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle  categorie  di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. In tali  casi,  gli  stessi  sono  iscritti  nella
graduatoria  finale  di  merito   per   il   contingente   ordinario,
nell'ordine del punteggio conseguito. 
    3. Per la formazione delle graduatorie  e'  presa  come  base  la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui agli articoli 11 e 17, cosi' maggiorata: 
      a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di  esame  di
cui all'art. 18, per ogni lingua estera conosciuta: 
        1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi; 
        2) 1 ventesimo, per un voto compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi; 
        3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi; 
      b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di  prova  di
cui all'art. 18: 
        1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi; 
        2) 1 ventesimo, per un voto compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi; 
        3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi; 
      c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili  e  di
servizio posseduti dall'aspirante: 
        1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor  militare  o
al valor civile; 
        2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare
o al valor civile  o  per  promozione  straordinaria  per  merito  di
guerra; 
        3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce  di  guerra  al  valor  militare  o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio; 
        4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna  di  guerra  e  per  ogni  encomio  solenne  o
attestato di benemerenza; 
        5) 1 ventesimo, per  gli  appartenenti  al  Corpo  che  siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'art. 35, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; 
        6)  2  ventesimi,  per  gli  ufficiali  e   i   sottufficiali
provenienti dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per
i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza; 
        7)  1  ventesimo,  al  concorrente  appartenente   al   ruolo
«sovrintendenti»; 
        8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato; 
        9)  0,50  ventesimi,  ai  concorrenti  aventi  i   gradi   di
finanziere scelto o finanziere nonche' per i  militari  in  ferma  di
leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle  Forze  armate
(esclusa l'Arma  dei  carabinieri)  quali  elettricisti,  magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi,  radiomontatori,  operatori  meccanografici,   piloti   di
elicottero,  nocchieri,  meccanici  e   motoristi   navali,   tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio,  che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito; 
        10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella  Guardia  di  finanza,  fino  al
massimo di  4  ventesimi.  Nel  computo  del  servizio  prestato,  e'
considerato anche il  tempo  trascorso  per  infermita'  riconosciuta
dipendente da causa di servizio, in luoghi di  cura,  in  licenza  di
convalescenza o in aspettativa; 
      d) 2  ventesimi,  per  il  diploma  di  laurea,  ovvero  laurea
specialistica, o titolo equipollente (con esclusione,  quindi,  delle
lauree c.d. «triennali» o di «I livello»); 
      e) 0,25 ventesimi, per i  candidati  del  contingente  di  mare
iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria; 
      f) 1 ventesimo, per i candidati  del  contingente  di  mare  in
possesso del diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico  o  al  valor  civile,  ai  militari  in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla  data  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    6. La graduatoria per i posti riservati ai militari  in  possesso
della specializzazione di motorista  navale  e'  formata  secondo  le
disposizioni dell'art. 1, comma 3, ed e' maggiorata dai  punteggi  di
cui al presente articolo. 
    7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti  validi  se
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4. 
    8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante  dalla  documentazione  personale,
sara' acquisita d'ufficio. 
    9. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultino  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso,  tenuto  conto  delle  riserve  di
posti di cui all'art. 1, comma 2. 
    10. Tali graduatorie sono rese note con avviso sul sito  internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet  del  Corpo  e  presso  l'ufficio
centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10.